Quali documenti sono soggetti a deposito legale secondo la Legge 106/2004 e presso quali istituzioni devono essere depositati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 106/2004 stabilisce l'obbligo di deposito legale per i documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana. Rientrano in questa disciplina tutti i documenti fruibili mediante lettura, ascolto e visione, indipendentemente dal processo tecnico di produzione, edizione o diffusione, compresi quelli accessibili ai portatori di handicap. L'obbligo riguarda i documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o distribuiti pubblicamente (esclusi quelli diffusi in ambito esclusivamente privato), nonché i documenti sonori e audiovisivi distribuiti su licenza per il mercato italiano. I documenti devono essere depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, oltre che presso altri istituti individuati da apposito regolamento. Lo scopo del deposito legale è costituire un archivio nazionale e regionale della produzione editoriale e realizzare servizi bibliografici nazionali di informazione e accesso ai documenti, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica.
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Riferimento normativo
LEGGE 15 aprile 2004, n. 106
Testo normativo
LEGGE n. 106/2004
# LEGGE 15 aprile 2004, n. 106
## Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Oggetto) 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap. 2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano. 4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonchè presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p). Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 106/2004 disciplina il deposito legale dei documenti di interesse culturale, un istituto fondamentale per la conservazione del patrimonio culturale italiano. Editori, produttori audiovisivi e case discografiche devono rispettare gli obblighi di deposito presso le Biblioteche nazionali centrali. La normativa si applica a libri, riviste, documenti sonori, audiovisivi e ogni forma di documento destinato all'uso pubblico, rappresentando un vincolo amministrativo importante per chi opera nel settore editoriale e culturale.
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