Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona.
Cosa stabilisce la Legge 106/1999 riguardo alle mine antipersona e quali sono gli obblighi che ne derivano per l'Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 106/1999 ratifica e dà esecuzione in Italia della Convenzione di Ottawa firmata il 3 dicembre 1997, che rappresenta un accordo internazionale sul divieto totale delle mine antipersona. La normativa si applica a livello nazionale e impegna lo Stato italiano a rispettare gli obblighi internazionali di non utilizzare, non immagazzinare, non produrre e non trasferire mine antipersona, nonché a procedere alla loro distruzione. La legge modifica e integra la precedente Legge 374/1997, che aveva già disciplinato la messa al bando di queste armi, creando un quadro normativo più completo e coerente con gli impegni sottoscritti a livello internazionale. Gli aspetti rilevanti riguardano il controllo delle attività militari, la gestione degli arsenali esistenti e la prevenzione del commercio illegale di questi ordigni, con implicazioni per le autorità di difesa e gli organi di controllo dello Stato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 26 marzo 1999, n. 106
Testo normativo
LEGGE n. 106/1999
# LEGGE 26 marzo 1999, n. 106
## Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di
stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e
sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997.
Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la
disciplina della messa al bando delle mine antipersona.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "convenzione". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 106/1999 è il riferimento normativo italiano per l'implementazione della Convenzione di Ottawa su mine antipersona, divieto d'impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento. Esperti di diritto internazionale e funzionari della difesa la consultano per questioni relative a disarmo, distruzione di ordigni, compliance internazionale e ratifica di trattati multilaterali.
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