Legge

Legge 106/1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Societa' autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere.

Pubblicato: 09/04/1977 In vigore dal: 06/04/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 6 aprile 1977, n. 106

Testo normativo

LEGGE n. 106/1977 # LEGGE 6 aprile 1977, n. 106 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Societa' autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 , concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, le parole: "attivi e passivi" sono sostituite dalla parola: "obbligatori"; All'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "o da responsabilità comunque accertate". L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "L'ANAS è autorizzata ad ultimare i lavori di costruzione dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del tratto Celano-Torre dei Passeri. L'ANAS è autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Caldarola e su una carreggiata del tratto Casale-San Nicola-Caldarola. Per il tratto Caldarola-Villa Vomano, il proseguimento su una carreggiata, a cura dell'ANAS, dei lavori, che vengono temporaneamente sospesi, è subordinato all'accertamento dell'inesistenza di valide soluzioni alternative di raccordo all'attuale viabilità ordinaria, opportunamente sistemata, al fine di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica. All'accertamento di cui sopra procederà la commissione di cui all'articolo 7, entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorsi i quali il Ministro per i lavori pubblici deciderà l'immediata ripresa dei lavori, scegliendo tra le soluzioni eventualmente proposte e la realizzazione delle opere già appaltate. Per uno dei due fornici della galleria del Gran Sasso, la sospensione dei lavori è subordinata all'accertamento di soluzioni che permettano sicurezza di traffico, adeguata areazione e utilizzazione delle opere già eseguite. Tale accertamento verrà effettuato dalla commissione di cui all'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". All'articolo 6, quinto comma, sono soppresse le parole: ", nei limiti strettamente necessari"; All'articolo 6, ultimo comma, sono soppresse le parole: "anche dell'opera di liberi professionisti, nonchè". All'articolo 11, primo comma, le parole: "324 miliardi", "140 miliardi", "94 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "293 miliardi", "130 miliardi", "73 miliardi". All'articolo 12 sono soppresse le parole: ", compresi gli inerenti oneri finanziari,". L'articolo 15 è sostituito dal seguente: "La dotazione finanziaria del fondo centrale di garanzia per le autostrade è integrata, per l'esercizio finanziario 1977, della somma di lire 55 miliardi, per assicurarne il funzionamento secondo le modalità di cui all' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382 . Fino all'emanazione di una legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico in difficoltà, che dovrà provvedere anche all'eventuale integrazione della dotazione del fondo centrale di garanzia di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno 1977, è rinviato il pagamento dei debiti previsti dall'articolo 2 del presente decreto. Il rinvio di cui al comma precedente non si applica ai crediti delle imprese esecutrici dei lavori, dei fornitori dei materiali impiegati nella costruzione delle autostrade, ai crediti relativi all'acquisizione delle aree, nonchè a quelli di cui al precedente articolo 13". All'articolo 16, secondo comma, le parole: "57 miliardi" sono sostituite dalle parole: "55 miliardi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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