Legge

Legge 105/2017

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118)

Pubblicato: 07/07/2017 In vigore dal: 03/07/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 105/2017 all'articolo 338 del codice penale in materia di violenza e minaccia contro i Corpi politici, amministrativi e giudiziari?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 105/2017 ha ampliato la tutela penale estendendo la protezione non solo ai Corpi politici, amministrativi e giudiziari nel loro complesso, ma anche ai singoli componenti di tali organi. La norma modifica l'articolo 338 del codice penale, prevedendo che la violenza o la minaccia rivolta a questi soggetti sia punita con reclusione da uno a sette anni. La legge introduce inoltre una nuova fattispecie che equipara alla stessa pena chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di qualsiasi provvedimento, anche legislativo, oppure a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Questa modifica rappresenta un rafforzamento della protezione dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche, riconoscendo che gli atti di violenza o minaccia possono essere diretti sia contro l'organo collegiale che contro i singoli membri. La norma si applica anche alle rappresentanze di tali corpi e alle pubbliche autorità costituite in collegio, garantendo una protezione complessiva dell'attività amministrativa e giudiziaria.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 luglio 2017, n. 105

Testo normativo

LEGGE n. 105/2017 # LEGGE 3 luglio 2017, n. 105 ## Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all' articolo 338 del codice penale 1. All' articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»; c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 338 del Codice penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti). - Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.».

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La Legge 105/2017 riguarda la tutela penale dei Corpi politici, amministrativi e giudiziari, modificando l'articolo 338 del codice penale in materia di violenza e minaccia. I professionisti del diritto consultano questa norma per comprendere i reati contro le istituzioni, la protezione dei singoli componenti degli organi pubblici e le fattispecie aggravate legate ai provvedimenti legislativi e amministrativi.

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