Legge

Legge 103/2002

Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia.

Pubblicato: 01/06/2002 In vigore dal: 24/05/2002 Documento ufficiale

Quali docenti stranieri possono lavorare in Italia in deroga alle quote massime di flussi migratori secondo la Legge 103/2002?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 103/2002 consente ai docenti di istituzioni scolastiche e universitarie straniere di operare in Italia senza rispettare i limiti annuali dei flussi migratori, a condizione che soddisfino specifici requisiti. La norma si applica ai docenti con contratto presso scuole straniere autorizzate (secondo la legge 1940 n. 1636 e il DPR 1994 n. 389) e presso filiali italiane di università straniere riconosciute. Il requisito principale è operare in Italia da almeno cinque anni e aver attivato permanentemente tutti gli anni del curriculum scolastico. Per quanto riguarda le università straniere, la legge include docenti con contratti di lavoro o collaborazioni coordinate e continuative presso le loro filiali italiane. In pratica, questa deroga consente alle istituzioni straniere di mantenere stabilmente il loro corpo docente senza dover rispettare i contingenti annuali di ingresso per lavoratori stranieri, facilitando così la continuità didattica e amministrativa di queste strutture nel territorio italiano.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 maggio 2002, n. 103

Testo normativo

LEGGE n. 103/2002 # LEGGE 24 maggio 2002, n. 103 ## Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636 , e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389 , operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricoli, nonchè i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all' articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 , sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 30 ottobre 1940, n. 1636 , reca: "Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389 , reca: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia". - Il testo dell' art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole), è il seguente: "Art. 2 (Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori. 2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall' art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 . 5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonchè ai sensi dell' art. 2222 del codice civile ".

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La Legge 103/2002 regola l'accesso al mercato del lavoro per docenti stranieri presso scuole e università estere in Italia, disciplinando deroga ai flussi migratori, autorizzazione di istituzioni culturali straniere e contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane di istituzioni internazionali consultano questa norma per questioni di visto, permesso di soggiorno e regolarizzazione contrattuale di personale docente straniero.

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