Legge

Legge 103/2001

Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

Pubblicato: 06/04/2001 In vigore dal: 22/03/2001 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti della Legge 103/2001 sulla partecipazione italiana alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e come viene finanziato l'aumento di capitale?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 103/2001 autorizza l'Italia ad aumentare la propria partecipazione al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), portandola da 237 milioni di euro a circa 550 milioni di euro. Questo aumento si realizza attraverso due modalità: la sottoscrizione di nuovi titoli di partecipazione per 278 milioni di euro e l'attribuzione di titoli derivanti dall'incorporazione di riserve per 34 milioni di euro. L'Italia non è obbligata a versare immediatamente il capitale sottoscritto, ma solo quando la CEB lo richieda, e solo se necessario per far fronte agli obblighi di restituzione di prestiti contratti dalla Banca secondo il suo statuto. Gli eventuali oneri finanziari derivanti da questa partecipazione sono coperti mediante il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine del Ministero del tesoro, secondo le procedure previste dalla legge di bilancio annuale. Questa normativa rappresenta un impegno internazionale dell'Italia verso un'istituzione finanziaria multilaterale del Consiglio d'Europa, finalizzata allo sviluppo economico europeo.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 marzo 2001, n. 103

Testo normativo

LEGGE n. 103/2001 # LEGGE 22 marzo 2001, n. 103 ## Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, di seguito denominata "CEB", pari ad euro 237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal Consiglio di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della CEB, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca. 2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1 viene attuata: a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271; b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporare nel capitale. 3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della CEB, avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della CEB. 4. Agli eventuali oneri che dovessero derivare all'Italia in attuazione della presente legge, si provvede, in considerazione della natura della spesa, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Nota all'art. 1, comma 4: - Il testo dell' art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".

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La Legge 103/2001 disciplina la partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con riferimento a sottoscrizione di titoli, incorporazione di riserve e versamenti condizionati. Commercialisti e consulenti finanziari la consultano per questioni relative a impegni di capitale verso istituzioni multilaterali, fondi di riserva di bilancio e obbligazioni finanziarie internazionali dell'Italia.

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