Cosa stabilisce la Legge 101/2011 riguardo alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 101/2011 istituisce il 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Questa giornata è riconosciuta come solennità civile dalla Repubblica italiana, equiparandola ad altre ricorrenze di rilevanza nazionale come l'11 febbraio e il 28 settembre. La norma si applica a livello nazionale e riguarda tutti i cittadini e le istituzioni pubbliche italiane. In pratica, la legge prevede che il 9 ottobre sia una giornata di commemorazione ufficiale, ma con caratteristiche particolari: non comporta la riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e, qualora cada in giorno feriale, non costituisce giorno di vacanza per le scuole di ogni ordine e grado. Questo significa che, sebbene sia riconosciuta come solennità civile con valore simbolico e commemorativo, non ha effetti operativi sulla gestione ordinaria della pubblica amministrazione e delle scuole, a differenza delle festività tradizionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 giugno 2011, n. 101
Testo normativo
LEGGE n. 101/2011
# LEGGE 14 giugno 2011, n. 101
## Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei
disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.
(11G0140)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. 2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici nè, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), è il seguente: «Art. 3. - Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.»; - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), è il seguente: «Art. 2. - Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 , e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132 , non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.»; «Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».
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La Legge 101/2011 è il riferimento normativo per la commemorazione delle vittime di disastri ambientali e industriali, istituendo una solennità civile secondo quanto previsto dalla legge 27 maggio 1949, n. 260. Professionisti della pubblica amministrazione e responsabili delle risorse umane consultano questa norma per comprendere il regime delle ricorrenze civili, la gestione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e le disposizioni sulle vacanze scolastiche secondo la legge 5 marzo 1977, n. 54.
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