Legge
Legge 1000/1937
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. (037U1000)
Riferimento normativo
LEGGE 3 giugno 1937, n. 1000
Testo normativo
LEGGE n. 1000/1937
# LEGGE 3 giugno 1937, n. 1000
## Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 3
settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico
delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia
corporativa. (037U1000)
Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900 , portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, con le seguenti modificazioni: Nell'articolo 1, in fine al 2° comma, sono aggiunte le parole: «Salvo quanto è disposto dall'articolo 76». Nell'articolo 3, al comma, 3°, dopo le parole: «ripartite tra i Consigli», sono aggiunte le seguenti: «in proporzione del personale che ha prestato servizio in ogni singolo Consiglio». All'articolo 6, il 2° e il 3° comma sono sostituiti dai seguenti: «Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma potrà essere altresì effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi ai sensi del quarto comma del presente articolo e previo apposito concorso per titoli degli impiegati che alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071 , erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio ed i Consigli agrari provinciali, ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, e che abbiano posteriormente a tale data acquisito il necessario titolo di studio. «Quando il titolo sia stato conseguito dopo il 1° gennaio 1933 l'inquadramento non potrà in ogni caso avere effetto a grado superiore all'iniziale. «Anche i funzionati che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio, o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in rigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071 , e decisi successivamente, saranno inquadrati, secondo le norme che verranno stabilite, nei modi predetti, purchè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma». Nell'articolo 7, al secondo comma, il periodo finale è modificato come segue: «Detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 41-bis». I comma 6° e 7° dello stesso articolo 7, sono sostituiti dai seguenti: «I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presti servizio negli Uffici provinciali dell'economia, previo apposito concorso per titoli e successivamente al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e non oltre il 1° gennaio 1935, con le modalità e alle condizioni stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 . «Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto-leggo avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i Consigli, o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti dei ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 72 con le modalità e alle condizioni stabilite in materia dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 ». Nell'articolo 8, le parole «Gli impiegati, indicati nel primo comma dell'articolo 73, i quali ottengano l'inquadramento», sono sostituite dalle seguenti: «Gli impiegati i quali ottengano, a norma dell'articolo 73, l'inquadramento». All'articolo 9, è aggiunto in fine il seguente comma: «Le spese per il personale del suddetto ruolo di ispettori sono interamente a carico dei bilanci dei Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76, e sono ripartite tra i Consigli, con lo stessa decreto e nella stessa proporzione con cui si effettua la ripartizione delle spese per l'altro personale dei ruoli statali». All'articolo 11 è sostituito il seguente: «Il primo comma dell'articolo 76 del predetto Regio decreto è sostituito dal seguente: «Al personale proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali inquadrata nei ruoli del personale di Stato dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ai sensi dell'articolo 73, è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza salvo le modificazioni previste nei seguenti comma». «L'ultimo comma dello stesso articolo 76 è sostituito dal seguente: «Mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza, del personale facente parte dei ruoli organici di Stato, proveniente dal personale di ruolo dei Consigli provinciali dell'economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - LANTINI - SOLMI - DI REVEL - ROSSONI. Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
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