Legge

Legge 1/2012

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

Pubblicato: 24/01/2012 In vigore dal: 24/01/2012 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali del Decreto-Legge 1/2012 e come interviene sulla liberalizzazione delle attività economiche?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1/2012 è stato emanato dal Presidente della Repubblica il 24 gennaio 2012 con l'obiettivo di favorire la crescita economica e la competitività dell'Italia, allineandola ai maggiori partner europei attraverso misure di modernizzazione delle infrastrutture, implementazione della concorrenza e facilitazione dell'accesso dei giovani all'impresa. L'articolo 1 rappresenta il cuore della normativa e prevede l'abrogazione di norme che pongono limiti numerici, autorizzazioni, licenze o nulla osta per l'avvio di attività economiche, quando questi non siano giustificati da interessi generali costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario. La norma elimina anche divieti e restrizioni sproporzionati rispetto alle finalità pubbliche, nonché disposizioni di pianificazione territoriale che impediscono o ritardano l'ingresso di nuovi operatori economici o alterano le condizioni di piena concorrenza. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dovevano adeguarsi a questi principi entro il 31 dicembre 2012, con il monitoraggio della Presidenza del Consiglio; l'adeguamento è diventato elemento di valutazione della virtuosità degli enti. Rimangono esclusi dall'applicazione i servizi di trasporto pubblico non di linea, i servizi finanziari e di comunicazione, nonché le attività sottoposte a regolazione di autorità indipendenti.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1/2012 # DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 ## Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonchè alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall' articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonchè le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. 2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10 )) . 4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell' articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. 4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012". 4-ter. All' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012". 5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall' articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall' articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 1/2012 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 1/2012 è il riferimento normativo per liberalizzazione delle attività economiche, riduzione degli oneri amministrativi e principi di concorrenza nel mercato interno. Professionisti e imprese lo consultano per comprendere l'abrogazione di autorizzazioni, licenze e nulla osta, nonché l'interpretazione restrittiva di divieti e restrizioni economiche secondo i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e proporzionalità.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2012

Pagamento dell'imposta di registro per le concessioni demaniali marittime ai sensi dell'a… Interpello AdE 95 Consolidato fiscale – Remissione in bonis ex art. 2 decreto–legge n. 16 del 2012 Interpello AdE 16 Agevolazioni fiscali per investimenti in start–up innovative e PMI innovative (articolo 2… Interpello AdE 179 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell… Risoluzione AdE 228 Liquidazione del patrimonio ex articolo 14–ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3 – Inappl… Interpello AdE 3 Superbonus – momento di emissione dell'APE ante intervento e termini per la fruizione del… Interpello AdE 34 Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in boni… Risoluzione AdE 16 Modalità di compensazione dell'ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto "non r… Interpello AdE 228

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026
Vedi tutti i Legge →