Legge

Legge 1/2001

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.((Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)).

Pubblicato: 11/01/2001 In vigore dal: 11/01/2001 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi di smaltimento e le indennità previste dal Decreto-Legge 1/2001 per il materiale a rischio di encefalopatia spongiforme bovina?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1/2001 disciplina lo smaltimento urgente del materiale specifico a rischio (SRM) e ad alto rischio correlato all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nonché dei prodotti trasformati derivati da tali materiali. La normativa si applica a tutti i soggetti che gestiscono impianti di incenerimento, coincenerimento e impianti per la produzione di leganti idraulici, obbligandoli ad accettare questi materiali per la distruzione. Riguarda in particolare gli operatori del settore zootecnico, i macellatori, le aziende di trasformazione e i gestori di impianti di smaltimento rifiuti.

La legge prevede che il materiale a rischio sia obbligatoriamente distrutto mediante incenerimento o coincenerimento, con indennità forfettarie riconosciute dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura: 435 lire per chilogrammo di materiale tal quale e 1.450 lire per chilogrammo di proteine animali trasformate. Le indennità coprono forfettariamente tutti i costi di trattamento preliminare, incenerimento e operazioni connesse, senza possibilità per il beneficiario di percepire ulteriori compensi, salvo accordi interprofessionali di filiera.

La normativa ha carattere emergenziale e urgente, con efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001, e rappresenta l'attuazione nazionale delle decisioni comunitarie 2000/418/CE e 2000/766/CE. Gli operatori devono comunicare l'inizio dell'attività alle province competenti entro quindici giorni dalla conversione in legge del decreto.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1/2001 # DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1 ## Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.<em><strong>((Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la decisione n. 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000 ; Vista la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000 ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonch&egrave; per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanit&agrave;, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati). 1. Il materiale specifico a rischio, cos&igrave; come definito dal decreto del Ministro della sanit&agrave; del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000 , e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, cos&igrave; come definito dall' articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 , nonch&egrave; i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. 2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altres&igrave; per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. 3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altres&igrave; obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione. 4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attivit&agrave;, ai sensi delle leggi vigenti. 5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza. 6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ((fino al 31 dicembre 2001)) , le seguenti indennit&agrave;: a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale; b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio. 7. Le indennit&agrave; d&igrave; cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa. 8. Le regioni e le province autonome possono altres&igrave; disporre eventuali ulteriori misure. 9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non pu&ograve; percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivit&agrave; per le quali sono erogate le indennit&agrave; di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore. 10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 1/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 1/2001 è il riferimento normativo per lo smaltimento di materiale a rischio BSE, encefalopatia spongiforme bovina e proteine animali ad alto rischio. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per indennità agricole, forfettizzazione dei costi di smaltimento, obblighi di incenerimento e coincenerimento, nonché per la gestione contabile delle compensazioni erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2001

Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizio… Interpello AdE 383 Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandi… Interpello AdE 88 Articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3… Risoluzione AdE 380 Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo… Interpello AdE 351 Estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo … Provvedimento AdE 463 Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto-legge 25… Provvedimento AdE 351 Attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugn… Provvedimento AdE 380 Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, dell'artic… Interpello AdE 327

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026
Vedi tutti i Legge →