Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio.((Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)).
Quali sono gli obblighi di smaltimento e le indennità previste dal Decreto-Legge 1/2001 per il materiale a rischio di encefalopatia spongiforme bovina?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1/2001 disciplina lo smaltimento urgente del materiale specifico a rischio (SRM) e ad alto rischio correlato all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nonché dei prodotti trasformati derivati da tali materiali. La normativa si applica a tutti i soggetti che gestiscono impianti di incenerimento, coincenerimento e impianti per la produzione di leganti idraulici, obbligandoli ad accettare questi materiali per la distruzione. Riguarda in particolare gli operatori del settore zootecnico, i macellatori, le aziende di trasformazione e i gestori di impianti di smaltimento rifiuti.
La legge prevede che il materiale a rischio sia obbligatoriamente distrutto mediante incenerimento o coincenerimento, con indennità forfettarie riconosciute dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura: 435 lire per chilogrammo di materiale tal quale e 1.450 lire per chilogrammo di proteine animali trasformate. Le indennità coprono forfettariamente tutti i costi di trattamento preliminare, incenerimento e operazioni connesse, senza possibilità per il beneficiario di percepire ulteriori compensi, salvo accordi interprofessionali di filiera.
La normativa ha carattere emergenziale e urgente, con efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001, e rappresenta l'attuazione nazionale delle decisioni comunitarie 2000/418/CE e 2000/766/CE. Gli operatori devono comunicare l'inizio dell'attività alle province competenti entro quindici giorni dalla conversione in legge del decreto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1/2001
# DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1
## Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio.<em><strong>((Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la decisione n. 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000 ; Vista la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati). 1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000 , e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall' articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 , nonchè i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. 2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. 3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione. 4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti. 5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza. 6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ((fino al 31 dicembre 2001)) , le seguenti indennità: a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale; b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio. 7. Le indennità dì cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa. 8. Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure. 9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore. 10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 1/2001 è il riferimento normativo per lo smaltimento di materiale a rischio BSE, encefalopatia spongiforme bovina e proteine animali ad alto rischio. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per indennità agricole, forfettizzazione dei costi di smaltimento, obblighi di incenerimento e coincenerimento, nonché per la gestione contabile delle compensazioni erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.