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Interpello AdE 59/2017

Ambito applicativo delle spese che danno diritto alle detrazioni d'imposta per l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) - articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir - decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59

Pubblicato: 21/12/2021 In vigore dal: 21/12/2021 Documento ufficiale

Le spese sostenute presso un'associazione per partecipare a corsi universitari finalizzati al conseguimento dei 24 CFU per l'accesso al concorso docenti sono detraibili come spese universitarie?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione IRPEF del 19% per le spese universitarie, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR, si applica alle spese sostenute direttamente presso università statali e non statali per corsi di istruzione universitaria. Nel caso specifico, il contribuente ha pagato un'associazione (ALFA) per ottenere "supporto logistico" e "contatti con corsisti" relativi a corsi erogati da un'università non statale legalmente riconosciuta. Sebbene i corsi universitari per i 24 CFU destinati all'accesso al ruolo di docente siano effettivamente detraibili secondo il decreto legislativo 59/2017, le somme versate all'associazione (324 euro per il supporto e 98 euro per il ritiro della certificazione) non costituiscono spese universitarie dirette. L'Agenzia conclude che tali importi non rientrano nella detrazione perché rappresentano servizi accessori di intermediazione logistica e non spese per la frequenza effettiva dei corsi presso l'ateneo.

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Riferimento normativo

Ambito applicativo delle spese che danno diritto alle detrazioni d'imposta per l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) - articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir - decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59

Testo normativo

Divisione Contribuenti ________________ Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 840/2021 OGGETTO: Ambito applicativo delle spese che danno diritto alle detrazioni d'imposta per l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) - articolo 15, comma 1, lett.e) del Tuir - decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'Istante fa presente che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nonché il d.m. 10 agosto 2017, n. 616 prevedono che per l'accesso ad un Concorso Pubblico nazionale per i docenti di Scuola Secondaria di primo e Secondo grado, occorre anche la "certificazione" del possesso di almeno di "24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche". Le istituzioni universitarie o accademiche istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche. Pagina 2 di 5 L'Istante, al fine di conseguire detti CFU, si è rivolta alla Associazione ALFA, accreditata M.I.U.R. dal 2010, che opera nel campo della formazione e della ricerca scolastica, educativa ed universitaria, per il conseguimento dei 24 CFU attraverso la scelta di tre dei quattro corsi Universitari erogati dalla Università per stranieri "...." di ... (di seguito, Università), istituita con decreto ministeriale ...., come Università non statale legalmente riconosciuta, istituto universitario con ordinamento speciale, a decorrere dall'Anno Accademico 2007/2008. Si è immatricolata, quindi, nell'anno accademico 2019/2020 ai corsi singoli per l'acquisizione di 24 CFU ai sensi dell'articolo articolo 5, lett. b), del decreto legislativo 13 aprile del 2017, n. 59 che sono stati attivati dall'Ateneo raggiungendo gli obiettivi formativi previsti dal citato d.m. n. 616 del 2017. L'Istante fa presente che il relativo certificato è stato rilasciato dall'Università, tuttavia, le spese sostenute sono state regolarmente pagate con bonifico e con MAV/RAV a favore dell'Associazione che, a fonte di tali versamenti, ha emesso le seguenti fatture, con le seguenti voci: 1) "Supporto per la partecipazione ai seguenti percorsi formativi Universitari" Psicologia dell'apprendimento, Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica, Didattica Speciale" erogati dall'Università per stranieri (...)- Anno Accademico 2019/2020 Euro 324,00"; 2) "Ritiro Certificazione-"Percorsi formativi Universitari" erogati dall'Università per stranieri (...) euro 98,00". Con documentazione integrativa, l'Istante fa presente che il ruolo dell'Associazione sarebbe soltanto quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la predetta Università, e che i corsi sono esclusivamente erogati dalla Università che rilascia la relativa certificazione. Ciò posto, chiede se le predette spese siano detraibili come spese universitarie secondo quanto previsto dal citato d.m. n. 616 del 2017 e dell'articolo 15, comma 1, Pagina 3 di 5 lett. e) del Testo Unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Istante ritiene che spese universitarie sostenute per il conseguimento dei predetti CFU siano detraibili secondo quanto previsto dal d.m. n. 616 del 2017 e dall'articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir, prevede la detrazione dall'Irpef delle «spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali». La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri (cfr. circolare 25 giugno 2021, n.7/E). In base a tale norma, pertanto, sono agevolate tutte le spese relative a corsi che possano essere inquadrati tra quelli "di istruzione universitaria" effettuati presso " presso università statali e non statali". Nel caso in esame il quesito riguarda le spese sostenute per la frequenza di un corso finalizzato al conseguimento dei requisiti di accesso al concorso per docente nella scuola secondaria, come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dal decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616. Pagina 4 di 5 Il d.lgs. n. 59 del 2017, avente ad oggetto il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria", ha previsto come requisito per l'accesso al ruolo di docente, il possesso del titolo di studio e di crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA). L'articolo 5 dello stesso d.lgs. n. 59 del 2017, dispone che «Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche». Il citato decreto ministeriale n. 616 del 2017 dispone all'articolo 3: - al comma 1 che: «le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi (...)». - al comma 5, che: «Al termine del percorso l'istituzione universitaria o accademica dove esso viene svolto certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti». Con la citata circolare 25 giugno 2021, n.7/E, è stato chiarito che la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir, spetta anche per la frequenza di corsi di Pagina 5 di 5 formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente, così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (cfr. parere MIUR 10.02.2021, prot. n. 196). Nel caso prospettato, sulla base di quanto rappresentato anche in sede di documentazione integrativa dall'Istante, l'Associazione in oggetto sembra avere quale ruolo "soltanto quello di predisporre parte della logistica e curare i contatti con i Corsisti" e che, in tal ambito, offra "supporto per la partecipazione" a determinati "percorsi formativi universitari" erogati dalla stessa Università, nell'Accademico 2019/2020, nonché per il ritiro dei certificati. A fronte di tali servizi, l'Istante ha corrisposto all'Associazione, rispettivamente, l'importo di 324 euro e di 98 euro. Tenuto conto di tale inquadramento, pertanto, si ritiene che dette somme non possano essere ricomprese tra le spese detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. e) del Tuir. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. LA DIRETTRICE CENTRALE (firmato digitalmente)

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La detrazione per spese universitarie di cui all'articolo 15 TUIR riguarda l'IRPEF e si applica ai corsi presso università statali e non statali, con particolare attenzione alla natura della spesa e al soggetto erogatore. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare che le spese siano sostenute direttamente presso l'istituzione universitaria e non presso intermediari, distinguendo tra costi di iscrizione e tasse universitarie detraibili e servizi accessori non agevolati, secondo le indicazioni della circolare 7/E del 2021.

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