Articolo 9-bis del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96 - Cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Un contribuente che esercita contemporaneamente un'attività agricola (con reddito agrario) e un'attività d'impresa nello stesso settore ISA può essere escluso dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli ISA si applicano esclusivamente ai soggetti che dichiarano redditi d'impresa (articolo 55 TUIR) o redditi da arti e professioni (articolo 53 TUIR), non ai redditi agrari (articolo 32 TUIR). Nel caso di un contribuente che esercita sia un'attività agricola che un'attività d'impresa, anche se entrambe ricadono nello stesso settore ISA, l'attività agricola rimane completamente esclusa dal campo di applicazione degli indici. Pertanto, non si configura una causa di esclusione per "categorie reddituali diverse", bensì semplicemente l'attività agricola non rientra mai nel perimetro ISA. Ai fini degli indici sintetici, il contribuente viene considerato come esercente una sola attività: quella d'impresa, sulla quale si applicherà il relativo indice sintetico di affidabilità secondo i limiti di fatturato previsti.
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Riferimento normativo
Articolo 9-bis del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96 - Cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 418
OGGETTO: Articolo 9-bis del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96. Cause di esclusione
dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il signor SEMPRONIO, imprenditore ittico, svolge le seguenti attività:
· A;
· B.
L'interpellante fa presente che il reddito prodotto dall'attività A viene
determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 32 del TUIR e indicato, quindi,
nel quadro RA e RD del modello REDDITI.
Quanto all'attività B, questa viene svolta giusta licenza di ... rilasciata dal
Ministero delle ..., e il reddito derivante da tale attività viene determinato ai sensi
dell'articolo 55 TUIR e indicato nel quadro RG del modello REDDITI.
Il signor SEMPRONIO è, altresì, dell'avviso che entrambe le attività ricadano, ai
fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale "ISA", nel medesimo settore di
applicazione.
L'istante, inoltre, evidenzia che il fatturato, nel 2018 è stato di euro 38.777 per
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l'attività A e di euro 19.270 per l'attività B.
L'interpellante chiede, pertanto, se in presenza di tipologie di reddito tra loro
diverse (i.e. fondiario l'uno e d'impresa l'altro) rientranti tuttavia nel medesimo studio
ISA si possa ricadere in una delle cause di esclusione dell'applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che il caso oggetto di interpello rientrerebbe nella causa di
esclusione prevista nelle istruzioni "parte generale" ISA 2019, al paragrafo 2.3, per i
contribuenti "con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato
approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dati contabili contenuti nel modello ISA
approvato per la attività esercitata".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati introdotti dall'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96.
In particolare, la richiamata disposizione normativa dispone, al comma 6, che gli
indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente "b) dichiara ricavi
di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare
superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi
indici".
Il richiamo ai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, o ai compensi di cui
all'articolo 54, comma 1, del TUIR - quale termine di riferimento per individuare i
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limiti di applicazione degli ISA - consente di ritenere che l'articolo 9-bis del decreto-
legge n. 50 del 2017, quando dispone che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono
istituiti per gli esercenti "attività di impresa, arti o professioni", si riferisca ai soli
soggetti che dichiarano redditi d'impresa di cui all'articolo 55 del TUIR, ovvero redditi
derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui al precedente articolo 53 del
medesimo testo unico.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'attività A, il cui reddito è riconducibile a
quello agrario (determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 32 del TUIR),
non rientra nel campo di applicazione ISA, in quanto non si tratta di attività di impresa
o di lavoro autonomo.
Ai fini dei predetti indici, dunque, si è in presenza di un'unica attività il cui
reddito è determinato ai sensi dell'articolo 55 del Tuir (reddito d'impresa), in relazione
all'effettivo esercizio della quale troverà applicazione il relativo indice sintetico di
affidabilità.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) si applicano ai redditi d'impresa e ai redditi da lavoro autonomo secondo gli articoli 53 e 55 del TUIR, escludendo i redditi agrari di cui all'articolo 32. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere attentamente tra categorie reddituali diverse (reddito agrario, reddito d'impresa, reddito da professione) per determinare correttamente l'applicabilità degli indici e i limiti di fatturato rilevanti ai fini dell'esclusione.
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