Interpello AdE In vigore Contributi

Interpello AdE 109/2018

Articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori

Pubblicato: 25/03/2021 In vigore dal: 25/03/2021 Documento ufficiale

Qual è il trattamento fiscale dei contributi di ristoro erogati agli autotrasportatori per le maggiori spese dovute al crollo del Ponte Morandi?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 109/2018 per il ristoro delle maggiori spese degli autotrasportatori devono essere considerati ricavi imponibili e concorrono alla formazione della base imponibile dell'impresa. Nonostante l'assenza di una norma che escluda espressamente la tassazione, il criterio distintivo applicabile è quello ordinario previsto dal TUIR: poiché questi contributi sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione (maggiori oneri di trasporto), rientrano nella categoria dei contributi in "conto esercizio" e non in "conto capitale". Pertanto, devono essere indicati tra i componenti positivi del reddito d'impresa secondo le regole ordinarie di determinazione della base imponibile. La mancata effettuazione della ritenuta d'acconto non costituisce elemento indicativo dell'esclusione dalla tassazione, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente. Infine, per quanto riguarda la compilazione del quadro RS relativo agli aiuti di Stato, questa dipenderà dalla qualificazione definitiva del contributo come aiuto automatico o subordinato ad autorizzazione, valutazione che esula dalle competenze dell'Agenzia in sede di interpello.

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Riferimento normativo

Articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori

Testo normativo

Divisione Contribuenti ________________ Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 207 OGGETTO: Articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO Il signor ... (di seguito anche "istante"), iscritto all'albo degli autotrasportatori in qualità di titolare della omonima ditta di autotrasporto, dichiara di avere ricevuto, nel corso del 2019 e 2020, delle somme di denaro a titolo di ristoro delle maggiori spese per i trasporti effettuati dopo il crollo del ponte Morandi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Tanto premesso, l'istante chiede di sapere quale sia la natura giuridica, il trattamento fiscale e i criteri di contabilizzazione da applicare a tali provvidenze e se le stesse, posta la loro irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, possano essere assimilate ai contributi disciplinati dall'articolo 3, comma 2 dello stesso decreto-legge n. 109 del 2018. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Pagina 2 di 5 Il signor ... ritiene che la mancanza di indicazioni nella legge del regime fiscale applicabile ai ristori in argomento e la mancata effettuazione della ritenuta d'acconto (4 per cento) prevista dall'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, siano circostanze indicative della volontà del legislatore di voler escludere dalla tassazione gli aiuti in questione. L'istante intende, pertanto, considerare i contributi ricevuti negli anni 2019 e 2020 come ricavi non imponibili e applicare, in dichiarazione dei redditi, lo stesso trattamento previsto per i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, indicandoli sia tra i componenti positivi al rigo RG 10 (codice 24) che tra i componenti negativi al rigo RG22 (codice 41).Per quanto riguarda, invece, l'indicazione come Aiuto di Stato, lo stesso, a detta dell'istante, non verrebbe esposto in quanto privo del relativo codice identificativo. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, da ultimo modificato, dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 - emanato a seguito dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) di Genova - prevede che: «Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato». Con decreto del 24 dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto all'attuazione delle predette disposizioni identificando le tipologie di Pagina 3 di 5 spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili (di seguito, decreto attuativo). Con riferimento al quesito posto dall'istante, in assenza di un'espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari che disciplinano il concorso dei contributi di tale specie alla formazione della base imponibile. Al riguardo si rileva che ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (Tuir), «sono considerati ricavi (...): g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge». I contributi in conto capitale, diversamente, sono disciplinati dal comma 3, dell'articolo 88 del Tuir in base al quale «Sono inoltre considerati sopravvenienze attive (...): b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato». Come precisato con la risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2/E, il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in «conto esercizio» sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione ; i contributi in «conto capitale» sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento. Ciò posto, si evidenzia che la legge n. 130 del 2018, richiamata in premessa e istitutiva del beneficio in esame, precisa che la funzione del contributo è «consentire il Pagina 4 di 5 ristoro delle maggiori spese» affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del crollo del Ponte Morandi. Con il decreto attuativo, inoltre, si precisano che le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano: «a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall' attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova; b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi». Ciò premesso, tenuto conto che non sussistono disposizioni che escludono la concorrenza dal reddito di impresa di tale contributo e considerato che la finalità dello stesso è quella chiaramente di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici in ragione delle difficoltà causate dall'evento sopra menzionato, si ritiene che lo stesso debba assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, sulla base delle richiamate regole di determinazione dettate dal TUIR. Non risulta conferente, peraltro, il rinvio all'articolo 3, comma 2 del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109 poiché lo stesso fa riferimento ai «privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento... ». Per quanto concerne il quesito relativo alla necessità di compilare il quadro RS, risulta dirimente la previa qualificazione del contributo qui in esame, che risulta concesso sotto forma di sovvenzione diretta dal Commissario Delegato nominato con ordinanza del Capo Dipartimento Protezione civile n. 538 del 2018). La valutazione sulla natura di aiuto di stato o meno, trattandosi di concessione facente capo ad altra autorità amministrativa, esula dalle competenze esercitabili in Pagina 5 di 5 sede di interpello di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al riguardo, si precisa che, nella misura in cui il predetto contributo dovesse risultare riconducibile nel novero degli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti " de minimis") ovvero rientrare tra le ipotesi di aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile a priori ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi , disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento, l'istante sarà tenuto alla compilazione del menzionato quadro RS. (firmato digitalmente)

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Il trattamento dei contributi pubblici in conto esercizio è disciplinato dall'articolo 85 e 88 del TUIR (DPR 917/1986), che distingue tra ricavi ordinari e sopravvenienze attive. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la finalità del contributo per determinare se concorre al reddito d'impresa, considerando anche la possibile qualificazione come aiuto di Stato secondo il Regolamento sulla comunicazione degli aiuti.

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