Quali istituzioni culturali hanno diritto al contributo ordinario dello Stato secondo il DPR 574/1987 e come viene ripartito?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 574/1987 stabilisce una tabella delle istituzioni culturali ammesse a ricevere contributi ordinari annuali dallo Stato italiano per il triennio 1987-89. Si applica a enti culturali pubblici e privati che operano nel settore della cultura, della ricerca storica e della conservazione del patrimonio culturale. Il decreto prevede che ogni ente riceva un contributo annuale nella misura indicata nella tabella allegata, garantendo così un finanziamento stabile e prevedibile per tre anni. Per quanto riguarda la Giunta centrale per gli studi storici e le deputazioni di storia patria, il contributo complessivo viene ripartito annualmente secondo i programmi di attività presentati dai singoli istituti interessati, permettendo una distribuzione flessibile basata sulle effettive necessità operative.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1987, n. 574
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 574/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1987, n. 574
## Tabella delle istituzioni culturali ammesse
al contributo ordinario dello Stato per il triennio 1987-89.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123 , concernente l'erogazione di contributi statali ad enti culturali; Sentito il parere della commissione VII del Senato della Repubblica e della commissione VII della Camera dei deputati; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Articolo unico È emanata la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nel testo allegato al presente decreto, per il triennio 1987-89. Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa. Il contributo previsto per la Giunta centrale per gli studi storici e per le deputazioni e società di storia patria sarà annualmente ripartito secondo le proposte formulate dalla Giunta medesima, in relazione ai programmi di attività presentati annualmente dagli istituti interessati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1987 COSSIGA VIZZINI, Ministro per i beni culturali e ambientali AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1988 Registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 288 -------------------------------------------------------
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Il DPR 574/1987 disciplina i contributi ordinari dello Stato a enti culturali, rappresentando il riferimento normativo per finanziamenti pubblici a istituzioni storiche, archivi, biblioteche e società di ricerca. Amministratori di enti culturali e responsabili di bilancio consultano questo decreto per comprendere i criteri di accesso ai fondi statali, la ripartizione annuale dei contributi e gli obblighi di rendicontazione verso il Ministero per i beni culturali e ambientali.
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