Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 469/1996

Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni.

Pubblicato: 11/09/1996 In vigore dal: 24/07/1996 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dal DPR 469/1996 all'articolo 30 del regolamento sulla fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca?

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Il DPR 469/1996 modifica l'articolo 30 del precedente regolamento del 1981 per disciplinare il trattamento economico del personale del Tesoro addetto alla vigilanza presso gli uffici di controllo delle cartiere, dell'officina carte valori e della cassa speciale della Banca d'Italia. La norma stabilisce che questo personale deve osservare l'orario di lavoro delle maestranze degli stabilimenti presso cui opera. Il decreto introduce un sistema di anticipazione trimestrale: la Banca d'Italia versa all'inizio di ogni trimestre le somme previste per il pagamento dello straordinario e delle altre indennità accessorie al personale di vigilanza, somme che vengono poi riassegnate dal Ministero del Tesoro a un apposito capitolo di bilancio. La liquidazione delle competenze avviene secondo le tabelle orarie stabilite dalle norme sul trattamento economico dei dipendenti pubblici presso l'amministrazione di appartenenza. Infine, eventuali eccedenze riscontrate a fine esercizio tra le somme versate e le prestazioni effettivamente fornite vengono rimborsate dalla Banca d'Italia al Ministero del Tesoro, garantendo così un equilibrio contabile tra le anticipazioni e i servizi effettivamente prestati.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 469

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 469/1996 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 469 ## Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei bliglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 ; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni; Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811 , ed in particolare l'art. 30 nel testo sostituito dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69 ; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessità di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del Tesoro, l'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 811 del 1981 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 30. - 1. Ai sensi dell' art. 19, comma 4, della legge 12 agosto 1962, n. 1290 , il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti. 2. In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia versa all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo. 3. Le somme di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero. 4. La liquidazione delle competenze di cui al comma 2 avviene nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 5. Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al comma 1, sono rimborsate alla Banca d'Italia a carico del capitolo di spesa del Ministero del tesoro di cui al comma 3.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 3 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'art. 109 del testo unico approvato con R.D. n. 204/1910 si veda in nota all'art. 1. - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo vigente dell' art. 19, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1290 (Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro), è il seguente: "Il personale assegnato agli uffici governativi di controllo del tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata e per la stampa dei biglietti della stessa Banca d'Italia, nonchè il personale assegnato in servizio alla Zecca effettua l'orario di lavoro stabilito per le maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti. Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 . Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562 , per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nella seguente misura: (Omissis)". - L'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R.D. 18 luglio 1910, n. 204 , è così formulato: "Art. 109. - Le spese occorrenti per la vigilanza sugli istituti di emissione sono sostenute dagli istituti medesimi".

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Il DPR 469/1996 disciplina la gestione delle spese di vigilanza e controllo presso gli istituti di emissione, in attuazione dell'articolo 109 del testo unico sui biglietti di banca (RD 204/1910), secondo il quale le spese di vigilanza sono sostenute dagli istituti medesimi. La normativa è rilevante per chi gestisce i rapporti tra amministrazioni pubbliche e Banca d'Italia in materia di contabilità di Stato, bilancio dello Tesoro e compensi del personale in servizio presso enti di controllo.

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