Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 409/1991

Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale non dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990.

Pubblicato: 28/12/1991 In vigore dal: 08/11/1991 Documento ufficiale

A cosa si applica il DPR 409/1991 e quali sono i soggetti interessati dalla disciplina dell'accordo del 24 luglio 1991?

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Il DPR 409/1991 è un regolamento che recepisce la disciplina contenuta nell'accordo sindacale del 24 luglio 1991 stipulato tra il Registro aeronautico italiano e le principali organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, CISAL, USPPI). Il decreto si applica esclusivamente al personale dipendente non dirigente del Registro aeronautico italiano, escludendo quindi i dirigenti, e copre il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990. Si tratta di una normativa che regola il trattamento economico e giuridico dei dipendenti di questo ente pubblico economico per un triennio specifico. Il regolamento è stato emanato dal Presidente della Repubblica il 8 novembre 1991, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri e il parere del Consiglio di Stato, seguendo le procedure previste dalla legge 400/1988 e dalla legge 146/1990. Per il periodo antecedente al 14 luglio 1988, continua ad applicarsi la disciplina precedente prevista dal DPR 43/1990. La normativa disciplina materie quali il regime retributivo, l'organizzazione interna degli uffici, le qualifiche funzionali, l'orario di lavoro, le ferie, i permessi e i criteri di mobilità del personale, secondo quanto stabilito negli accordi sindacali triennali.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 409

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 409/1991 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 409 ## Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale non dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio 1991 tra il Registro aeronautico italiano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL, CISAL, USPPI per la disciplina del trattamento del personale dipendente non dirigente del predetto Registro aeronautico italiano, valevole per il triennio 1988-1990, con cui si è tenuto conto del menzionato parere espresso dal Consiglio di Stato, all'uopo modificando il precedente accordo intervenuto nella data del 9 e 10 maggio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Area di applicazione e durata dell'accordo 1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Registro aeronautico italiano, esclusi i dirigenti, e si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. 2. Per il periodo 1 gennaio 1988-13 luglio 1988 si applica la disposizione di cui all' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43 , e successive modifiche e integrazioni. Le normative previste dal presente regolamento decorrono dal 14 luglio 1988. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione , nell'elencare le funzioni del Presidente della Repubblica, dispone che egli, tra l'altro "promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - La legge n. 266/1988 recante: "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)" all'art. 1, comma 2, stabilisce: "Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , che viene altresì esteso al Registro aeronautico italiano". Nel disposto dell' art. 30 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) si fa rinvio all'art. 29 dello stesso decreto. Si ritiene quindi opportuno pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli: "Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 1) il regime retributivo di attività; 2) l'organizzazione interna degli uffici; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento; 7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale; 8) l'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge; 10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 e 31, secondo , terzo , quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300 . Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali). - Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro. L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro. Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione. Entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono ema- nate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi". - La legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) all'art. 17 (di cui si riportano i commi 1 e 4), dispone circa la procedura da adottare per l'emanazione dei regolamenti; in particolare con il comma 1, lettera e), per quanto riguarda "l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali", viene modificata la procedura di cui all' art. 30 del D.P.R. n. 145/1981 , sopra citato: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2-3. (Omissis). 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge n. 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) con l'art. 18, che qui si riporta, ha ulteriormente innovato rispetto alla procedura prevista dalle disposizioni sin qui citate. L' art. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), modificato dall' art. 18 della legge n. 146/1990 (sottoriportato), concerne gli "accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo": "Art. 18. - 1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , sono sostituiti dai seguenti: 'Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perchè ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 . La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effettì. 2. In deroga all' art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 43/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici economici): "Il presente regolamento si applica al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ed al personale del Registro aeronautico italiano fino alla data di decorrenza delle nuove specifiche normative contrattuali conseguenti rispettivamente, alle leggi 18 marzo 1989, n. 106 e 11 luglio 1988, n. 266 ". Per la legge n. 266/1988 si vedano le note alle premesse.

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