Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Locali
Decreto del Presidente della Repubblica 409/1987
Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Roma per la quotazione
ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.
Quali sono i diritti annui che le società devono pagare alla Camera di Commercio di Roma per la quotazione ufficiale dei titoli in borsa secondo il DPR 409/1987?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 409/1987 stabilisce la tariffa dei diritti annui dovuti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per mantenere la quotazione ufficiale dei titoli presso la borsa valori locale. La norma si applica alle società che hanno azioni e obbligazioni quotate ufficialmente e in circolazione. I diritti sono calcolati sul capitale nominale dei titoli quotati al 31 dicembre dell'anno precedente, con aliquote progressive: 200 lire per milione per capitali fino a 50 miliardi e 150 lire per milione per capitali superiori. Per le nuove ammissioni è prevista l'esenzione totale nel primo anno e una riduzione del 50% nel secondo anno. L'importo deve essere versato entro gennaio di ogni anno, arrotondando al milione superiore. Questa tariffa rappresenta un costo amministrativo fisso per le società quotate, distinto dai diritti di accesso ai recinti di borsa e dai diritti per altri servizi borsistici.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1987, n. 409
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 409/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1987, n. 409
## Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Roma per la quotazione
ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850 , con il quale viene approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio di Roma; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152 , il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, n. 1265 , il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 549 , con i quali sono state apportate modifiche alla tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati della borsa valori di Roma ed alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale; Viste le delibere n. 660 e n. 661 del 20 ottobre 1986 , con le quali la camera di commercio di Roma ha richiesto la modifica delle tariffe dei diritti sopracitati; Visto che la suddetta delibera n. 661 concerne, altresì la fissazione dei diritti per l'uso degli altri servizi di borsa; Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975 , con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 ; Visti l' art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 , l' art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 ; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: 1) per il capitale fino a 50 miliardi, L. 200 per milione; 2) per il capitale superiore a 50 miliardi, L. 150 per milione. Per le nuove ammissioni a quotazione è prevista l'esenzione per il primo anno e la riduzione del 50% per il successivo anno. L'ammontare dei diritti, da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni quotate ufficialmente e in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore. Rimangono invariati i diritti per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, fissati con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1978, n. 217 .
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Il DPR 409/1987 disciplina i diritti di quotazione in borsa, la tariffa annuale dovuta alla Camera di Commercio di Roma, il capitale nominale delle azioni e obbligazioni quotate, e le agevolazioni per le nuove ammissioni. Commercialisti e società quotate lo consultano per calcolare i costi amministrativi di mantenimento della quotazione ufficiale e per pianificare le spese di quotazione nel bilancio aziendale.
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