Qual era la composizione e le funzioni del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato secondo il DPR 315/2006?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 315/2006 ha disciplinato il riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riducendone la composizione a un Presidente e tre membri (anziché una struttura più ampia). Il Comitato era incaricato di coordinare la valutazione e il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, fornendo supporto tecnico-scientifico alle politiche di governo. I componenti dovevano essere scelti tra figure di elevata qualificazione: professori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia e esperti di chiara fama, garantendo la parità di genere. La riduzione della composizione rientrava negli obiettivi di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 223/2006, che imponeva una riduzione del 30% della spesa per commissioni e comitati pubblici. È importante sottolineare che il Comitato è stato successivamente soppresso nel 2014 con il decreto-legge 90/2014.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006, n. 315
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 315/2006
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006, n. 315
## Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e in particolare il comma 2, che prevede che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico; Visto l' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2006, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , operando la riduzione prevista dall' articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ; Ritenuto di provvedere al riordino del predetto Comitato tecnico-scientifico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Emana Il seguente regolamento: Art. 1 Riordino del Comitato tecnico-scientifico 1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , è composto da un Presidente e da tre membri. 2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato. 3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell' articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi dell'articolo 3. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 14) che "Il Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso".
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