Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.
Cosa stabilisce il DPR 314/1995 in materia di soggiorno cautelare?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 314/1995 abroga l'articolo 25-quater del decreto-legge 306/1992, una norma che disciplinava il soggiorno cautelare nel contesto della lotta alla criminalità mafiosa. L'abrogazione è stata disposta a seguito di un referendum popolare indetto il 5 aprile 1995, mediante il quale i cittadini hanno votato per l'eliminazione di questa disposizione normativa. La norma abrogata riguardava i poteri del Procuratore nazionale antimafia in materia di misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico. L'abrogazione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, eliminando così uno strumento di prevenzione della criminalità organizzata che era stato precedentemente dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale nel 1994.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 314
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 314/1995
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 314
## Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo
25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 75 della Costituzione ; Visto l' art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ; Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995 , per l'abrogazione dell' art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995 , è abrogato l' art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 , recante: "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell' art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 ") e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell' art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previsti dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonchè del quinto comma della stessa disposizione. 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CORONAS, Ministro dell'interno MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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Il DPR 314/1995 rappresenta l'attuazione di una decisione referendaria in materia di misure cautelari e soggiorno obbligato, istituti rilevanti nel diritto penale preventivo e nella lotta alla mafia. La norma abrogata si collegava alla legge 1423/1956 sulle misure di prevenzione e ai poteri del Procuratore nazionale antimafia, aspetti centrali per chi opera nel diritto penale e nella prevenzione della criminalità organizzata.
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