Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonche' differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.
Quali disposizioni sulla trattenuta dei contributi sindacali sono state abrogate dal referendum del 1995 e con quale tempistica?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 313/1995 dà esecuzione ai risultati di un referendum popolare che ha abrogato le norme sulla trattenuta automatica dei contributi sindacali dal salario dei lavoratori. In particolare, sono stati eliminati il secondo e il terzo comma dell'articolo 26 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e l'articolo 594 del decreto legislativo 297/1994 (Testo Unico dell'Istruzione). Queste disposizioni permettevano alle associazioni sindacali di percepire i contributi attraverso ritenuta diretta sulla busta paga, con modalità stabilite dai contratti collettivi, garantendo la segretezza del versamento. La norma abrogata prevedeva anche che nei settori senza contrattazione colloquiale, il lavoratore potesse comunque richiedere il versamento del contributo all'associazione da lui scelta. L'abrogazione non entra in vigore immediatamente, ma decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per consentire una riorganizzazione ordinata del settore e evitare discontinuità operative. Questo differimento era ritenuto necessario dal Governo per permettere alle aziende e alle organizzazioni sindacali di adeguarsi alle nuove modalità di versamento volontario dei contributi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 313
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 313/1995
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 313
## Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del secondo e terzo
comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche'
dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di contributi sindacali, nonche' differimento dell'entrata in
vigore dell'abrogazione medesima.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 75 della Costituzione ; Visto l' art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ; Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995 , per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nonchè dell' art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , in materia di contributi sindacali; Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995 , è abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300 , recante: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente a: art. 26, comma secondo: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale." e comma terzo: "Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.", nonchè nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado", limitatamente all'art. 594. 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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Il decreto riguarda l'abrogazione referendaria di norme su trattenute sindacali, libertà sindacale e contributi associativi, istituti centrali nel diritto del lavoro italiano. Commercialisti e responsabili paghe devono conoscere questa normativa per gestire correttamente le ritenute su salari e prestazioni previdenziali, nonché per comprendere l'evoluzione della disciplina sulla volontarietà dei versamenti sindacali e sulla segretezza delle scelte associative dei lavoratori.
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