Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonche' differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.
Cosa stabilisce il DPR 312/1995 riguardo alle rappresentanze sindacali aziendali e quando è entrata in vigore l'abrogazione?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 312/1995 dà attuazione a un referendum popolare che ha abrogato parte dell'articolo 19 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), specificamente le disposizioni che limitavano la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali alle sole associazioni affiliate alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Con questa abrogazione, è stato rimosso il vincolo che escludeva i sindacati non affiliati alle confederazioni maggiori dalla possibilità di costituire rappresentanze in azienda, ampliando così la pluralità sindacale nei luoghi di lavoro.
La norma riguarda direttamente le aziende e le organizzazioni sindacali, incidendo sulla struttura della rappresentanza dei lavoratori. L'abrogazione ha effetto pratico sulla libertà sindacale e sulla possibilità per diverse organizzazioni di rappresentare i dipendenti, indipendentemente dall'affiliazione confederale. Il decreto ha previsto un differimento di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione, al fine di permettere una riorganizzazione ordinata del settore e evitare discontinuità organizzative.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 312
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 312/1995
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 312
## Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e
parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali, nonche' differimento dell'entrata in vigore
dell'abrogazione medesima.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 75 della Costituzione ; Visto l' art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ; Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995 , per l'abrogazione della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 , sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali; Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995 , è abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a ): " a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;", nonchè lettera b), limitatamente alla lettera " b)", alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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Il DPR 312/1995 è rilevante per chi opera nel diritto del lavoro e nelle relazioni industriali, in quanto modifica le regole sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, sulla libertà sindacale e sulla pluralità sindacale. Aziende e consulenti del lavoro devono considerare l'impatto sulla contrattazione collettiva, sulla rappresentatività sindacale e sulla governance delle relazioni sindacali in azienda.
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