Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 307/1992

Regolamento di attuazione della legge 19 ottobre 1991, n. 337, sulla disciplina delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande di contributo da parte di cittadini trattenuti in Iraq ed in Kuwait.

Pubblicato: 09/06/1992 In vigore dal: 08/05/1992 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le modalità per presentare domanda di contributo secondo il DPR 307/1992 per i cittadini trattenuti in Iraq e Kuwait?

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Il DPR 307/1992 è un regolamento attuativo della legge 337/1991 che disciplina le procedure per ottenere un contributo economico destinato ai cittadini italiani trattenuti in Iraq e Kuwait durante la crisi del Golfo Persico (tra il 2 agosto e il 10 dicembre 1990). Il decreto riguarda specificamente i connazionali individuati dal Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 16 dicembre 1991, che avevano diritto a un'erogazione una tantum fino a 3.670.000 lire (se con familiari a carico) o 2.935.000 lire (senza familiari a carico), proporzionata al periodo di trattenimento. Le domande dovevano essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento presso l'ufficio II della Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli Affari Esteri. Era consentita anche la presentazione per posta con plico raccomandato, purché la firma fosse autenticata e facesse fede la data di spedizione. Questo provvedimento rappresentava un intervento straordinario di sostegno economico a favore dei cittadini coinvolti da una situazione di emergenza internazionale, con oneri valutati in 1.512 milioni di lire per l'anno 1991.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 307

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 307/1992 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 307 ## Regolamento di attuazione della legge 19 ottobre 1991, n. 337, sulla disciplina delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande di contributo da parte di cittadini trattenuti in Iraq ed in Kuwait. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 337 ; Ritenuta la necessità di emanare norme di attuazione della citata legge relativamente ai termini ed alle modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'erogazione del contributo di cui all'art. 3 della medesima legge; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. I connazionali di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 16 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992 , che intendano ottenere l'erogazione del contributo una tantum previsto dall' art. 3 della legge 19 ottobre 1991, n. 337 , debbono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le relative domande all'ufficio II della Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, che procederà alla loro identificazione. 2. La domanda può anche essere presentata per posta con plico raccomandato, facendo fede la data della spedizione. In tale caso la firma del richiedente deve essere autenticata. AVVERTENZA: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 337/1991 reca: "Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico". L'art. 3 della legge sopracitata è il seguente: "Art. 3. - 1. A favore dei connazionali di cui all'art. 1 è disposta dal Ministero degli affari esteri un'erogazione "una tantum" fino a L. 3.670.000 se con familiari a carico e fino a L. 2.935.000 qualora senza familiari a carico, in proporzione al periodo di tempo in cui essi sono stati trattenuti in Iraq o in Kuwait tra il 2 agosto e il 10 dicembre 1990. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.512 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero". 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". Il comma 4 della stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il D.M. 16 dicembre 1991 reca: "Individuazione dei destinatari delle norme contenute nell' art. 1 della legge 19 ottobre 1991, n. 337 , recante disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico". - Per il testo dell' art. 3 della legge n. 337/91 si veda in nota alle premesse.

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