Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico.
Quali soggetti possono accedere al servizio telematico per consultare gli atti catastali secondo il DPR 305/1991 e come funziona il collegamento?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 305/1991 disciplina le modalità di accesso telematico al sistema informativo del Ministero delle finanze per consultare gli archivi del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Il decreto autorizza sia le pubbliche amministrazioni che i privati a collegarsi mediante servizio telematico con il sistema informativo, consentendo loro di consultare gli atti catastali contenuti negli archivi informatici. Il collegamento viene garantito dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici tecnici erariali competenti per territorio, nel rispetto dei limiti tecnici e delle potenzialità disponibili. Questa normativa rappresenta un importante strumento per facilitare l'accesso alle informazioni catastali, riducendo i tempi di consultazione e permettendo a professionisti, aziende e amministrazioni pubbliche di ottenere dati catastali in modo rapido e efficiente per finalità amministrative, fiscali e commerciali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 305
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 305/1991
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 305
## Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio
d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto
terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze per la consultazione degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale collegamento verrà assicurato dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici tecnici erariali competenti per territorio nei limiti delle potenzialità dei sistemi medesimi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera c), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DPR 305/1991 regola l'accesso telematico ai dati catastali e rappresenta il riferimento normativo per chi necessita di consultare il catasto terreni, il catasto edilizio urbano e il catasto geometrico. Commercialisti, notai, geometri e aziende lo consultano per questioni relative a identificazione immobiliare, verifica proprietà, dati catastali e gestione del patrimonio immobiliare attraverso i sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate.
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