Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 291/1991

Regolamento recante modificazioni al regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, concernente norme sulla commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour.

Pubblicato: 09/09/1991 In vigore dal: 11/08/1991 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal DPR 291/1991 alla composizione della commissione per la manutenzione del Palazzo di Giustizia di Roma?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 291/1991 modifica il regio decreto del 1911 che disciplinava l'amministrazione e la conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma in piazza Cavour. La principale innovazione riguarda la composizione della commissione preposta alla manutenzione dell'edificio, che viene resa automaticamente corrispondente alla reale utilizzazione dell'immobile. La commissione è ora composta da un numero di magistrati pari agli uffici effettivamente allocati nel palazzo (anziché un numero fisso), dal capo dell'ufficio dell'edilizia giudiziaria del Ministero di Grazia e Giustizia, da un rappresentante dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale per le opere pubbliche del Lazio e da un funzionario di cancelleria o segreteria giudiziaria. Questa modifica consente alla commissione di adattarsi dinamicamente ai cambiamenti organizzativi del palazzo, evitando la necessità di nuovi decreti ogni volta che variano gli uffici presenti. Il decreto è stato emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e parere del Consiglio di Stato, seguendo le procedure previste dalla legge 400/1988 sui regolamenti dell'amministrazione pubblica.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1991, n. 291

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 291/1991 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1991, n. 291 ## Regolamento recante modificazioni al regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, concernente norme sulla commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il regio decreto 26 marzo 1911, n. 435 , col quale sono state stabilite norme per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour; Considerata la necessità di apportare modifiche alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 2 del citato regolamento per quanto attiene alla composizione della commissione cui è devoluta l'amministrazione e manutenzione del detto edificio, in maniera da renderla automaticamente corrispondente alla reale utilizzazione dell'immobile medesimo; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435 , è sostituito dal seguente: "La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici che si trovano allocati nel palazzo di giustizia, dal capo dell'ufficio preposto al servizio dell'edilizia giudiziaria presso il Ministero di grazia e giustizia, nonchè da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e da un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria, designato, di concerto, dai capi degli uffici giudiziari. I magistrati sono designati dai rispettivi capi degli uffici giudiziari". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Istrana, addì 11 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 65 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' art. 2 del R.D. n. 435/1911 (Norme per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia in Roma), come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 2. - La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici che si trovano allocati nel palazzo di giustizia, dal capo dell'ufficio preposto al servizio dell'edilizia giudiziaria presso il Ministero di grazia e giustizia, nonchè da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e da un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria, designato, di concerto, dai capi degli uffici giudiziari. I magistrati sono designati dai rispettivi capi degli uffici giudiziari. La commissione è presieduta dal magistrato di maggior grado; l'ufficio di segretario sarà disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria. I magistrati ed il funzionario di cancelleria o segreteria restano in carica per due anni e non possono essere confermati che pel biennio successivo. Nelle deliberazioni a parità di voti prevale quello del presidente". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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Il DPR 291/1991 è il riferimento normativo per l'amministrazione e la manutenzione del Palazzo di Giustizia di Roma, disciplinando la composizione della commissione amministrativa, la designazione dei magistrati, degli ingegneri e dei funzionari giudiziari. Professionisti che operano nell'ambito dell'edilizia giudiziaria, della gestione del patrimonio pubblico e dell'organizzazione degli uffici giudiziari consultano questo decreto per comprendere le competenze, le responsabilità e i meccanismi di funzionamento della commissione di manutenzione e conservazione dell'immobile.

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