Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 29/2007

Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo.

Pubblicato: 26/03/2007 In vigore dal: 13/02/2007 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del DPR 29/2007 e quali sono le principali modifiche che introduce?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 29/2007 è un regolamento che aggiorna l'organizzazione operativa italiana per le attività di ricerca e salvataggio marittimo. In particolare, modifica gli allegati 2 e 3 del precedente DPR 662/1994, adeguando le aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio alle recenti modifiche delle circoscrizioni territoriali marittime, inclusa l'istituzione della direzione marittima di Pescara. Il decreto si applica all'intero sistema di coordinamento delle operazioni di soccorso in mare gestito dalle Capitanerie di porto e dalle autorità marittime italiane. Le modifiche rispondono alla necessità di conformare l'organizzazione italiana agli standard internazionali stabiliti dalla Convenzione di Amburgo del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, ratificata dall'Italia con la legge 147/1989, e ai memorandum d'intesa sottoscritti con Albania, Grecia e Croazia per la cooperazione nelle operazioni di soccorso nel mare Adriatico e nel mar Ionio. In pratica, il decreto ridefinisce le competenze territoriali dei centri di ricerca e salvataggio per garantire una copertura più efficiente e coordinata delle acque territoriali e delle zone di responsabilità italiana.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 29

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 29/2007 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 29 ## Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti gli articoli 18 , 69 e 70 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147 , di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51 , con cui è stata istituita la direzione marittima di Pescara; Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002; Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002; Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002; Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare alla luce dei recenti provvedimenti di modifica delle circoscrizioni territoriali marittime; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli annessi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianchi, Ministro dei trasporti Mastella, Ministro della giustizia Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 242 Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Si riporta il testo degli articoli 18 , 69 e 70 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942 : «Art. 18 (Personale dell'amministrazione marittima). - Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto. Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.». «Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi). - L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione nè possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire. Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.». «Art. 70 (Impiego di navi per il soccorso). - Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.». - La legge 3 aprile 1989, n. 147 , recante: «Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , recante: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1947, concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1994 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 , recante: «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51 , recante: «Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005 . - Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002 . - Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002 . - Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002 . Nota all'art. 1: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , si vedano le note alle premesse.

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Il DPR 29/2007 è il riferimento normativo per l'organizzazione della ricerca e salvataggio marittimo, le circoscrizioni territoriali marittime, le competenze delle Capitanerie di porto e la cooperazione internazionale nel Mediterraneo. Professionisti del diritto marittimo e della navigazione lo consultano per questioni relative alle aree di giurisdizione, ai centri secondari di soccorso e all'attuazione della Convenzione internazionale SAR.

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