Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 280/1989

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale.

Pubblicato: 07/08/1989 In vigore dal: 05/07/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1989, n. 280

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 280/1989 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1989, n. 280 ## Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ed in particolare l'art. 19; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 , concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Ritenuta la necessità di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 ; Udito il parere n. 1264/88 - AG 15/89, in data 17 aprile 1989, del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 , è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Università di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 19 del D.P.R. n. 162/1982 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), è il seguente: "Art. 19. (Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento). - I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento". - Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 162/1982 è il seguente: "Art. 9. (Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi). - Con decreti del Presidente dellaRepubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea. I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale". Note all'art. 1, comma 1: - Il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 14/1987 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1982, n. 162 ), è il seguente: "Art. 3. - 1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto è riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti - Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e Istituto pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto previsto dall' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ". - Il D.P.R. n. 1215/1983 reca: "Modificazioni allo statuto dell'Università di Cagliari".

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