Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 232/1950

Norme di applicazione dei decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 837 e 7 aprile 1948, n. 262, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza.

Pubblicato: 20/05/1950 In vigore dal: 06/03/1950 Documento ufficiale

Come si calcola l'assegno, la pensione o l'indennità una tantum per gli iscritti agli Istituti di previdenza collocati a riposo secondo il DPR 232/1950?

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Il DPR 232/1950 disciplina le modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche e delle indennità una tantum per i dipendenti pubblici iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. La norma si applica specificamente ai casi di collocamento a riposo in base ai decreti legislativi del 1947 e 1948, come integrati dalla legge 386/1949. Il calcolo prevede di moltiplicare l'assegno determinato in base ai servizi utili per una frazione particolare: il denominatore è il numero totale degli anni di servizio utili, mentre il numeratore è lo stesso numero aumentato di 5 o 7 anni. Questo meccanismo di calcolo produce un coefficiente di rivalutazione della prestazione. Una volta determinato l'importo con questa formula, se risulta inferiore ai minimi o superiore ai massimi stabiliti dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza, deve essere rispettivamente elevato ai minimi o ridotto ai massimi previsti, garantendo così una protezione sia verso il basso che verso l'alto.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1950, n. 232

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 232/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1950, n. 232 ## Norme di applicazione dei decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 837 e 7 aprile 1948, n. 262, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 ; Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , convertito nella, legge 9 gennaio 1939, n. 41 ; Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035 ; Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 176 ; Vista la legge 25 luglio 1941, n. 931 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837 ; Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e la legge 12 luglio 1949, n. 386 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, in applicazione del comma primo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837 e del comma, primo dell' art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , prorogato ed integrato con legge 12 luglio 1949, n. 386 , per i quali spetti l'assegno, pensione o indennità una volta tanto, la misura di esso si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. L'assegno così determinato, nei casi di pensione, qualora risulti inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, è elevato o ridotto a tali minimi o massimi.

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Il DPR 232/1950 è il riferimento normativo per il calcolo delle pensioni e delle indennità una tantum presso gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, disciplinando servizi utili, coefficienti di calcolo e limiti minimi e massimi. Consulenti del lavoro e amministratori pubblici lo consultano per questioni relative a collocamento a riposo, trattamenti pensionistici, indennità liquidate una tantum e applicazione dei decreti legislativi 837/1947 e 262/1948.

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