Quali sono le funzioni organizzative e i poteri del Garante per la radiodiffusione e l'editoria secondo il DPR 231/1991?
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Il DPR 231/1991 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, un organo indipendente istituito dalla legge 223/1990. Il Garante è titolare di un ufficio composto da dipendenti pubblici in servizio presso di esso e ha il potere di organizzare internamente le proprie unità operative, impartire direttive e ordini di servizio per garantirne l'efficiente funzionamento. Il decreto attribuisce al Garante ampi poteri organizzativi e operativi: può condurre indagini conoscitive, stipulare convenzioni di ricerca con università e organismi specializzati, avvalersi di consulenti esterni e curare i rapporti con organi costituzionali, autorità di regolazione e organizzazioni europee nel settore delle comunicazioni. Aspetto rilevante è l'obbligo annuale di comunicare al Ministero del tesoro l'elenco delle convenzioni stipulate, garantendo trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e nella collaborazione con soggetti esterni per l'approfondimento di tematiche complesse relative alle comunicazioni di massa.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 231/1991
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231
## Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Udito il parere del predetto Garante; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria: a) è titolare dell'ufficio di cui all' art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ; b) adotta i provvedimenti relativi alla composizione interna delle singole unità organizzative in cui esso si articola, stabilendo la disciplina relativa; c) impartisce le direttive e gli ordini di servizio per il loro efficiente funzionamento; d) cura i rapporti con gli organi costituzionali e con gli organi preposti alla regolazione del sistema delle comunicazioni sociali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con le organizzazioni della Comunità europea, inerenti ai settori della radiodiffusione e dell'editoria; e) nell'ambito delle funzioni attribuitegli può organizzare indagini conoscitive; f) nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano e non possa sopperire con la propria organizzazione, può stipulare convenzioni di ricerca, di elaborazione di studi e di dati con istituti universitari, con esperti di qualificata competenza e con organismi specializzati ai fini dell'approfondimento dei temi connessi alle comunicazioni di massa; g) può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti; h) esercita ogni altro potere previsto dalle leggi e dai regolamenti. 2. Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 6, comma 6, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato): "6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'Ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
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Il DPR 231/1991 è il riferimento normativo per l'organizzazione dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, disciplinando autonomia organizzativa, poteri di indagine conoscitiva e stipulazione di convenzioni con istituti universitari. Professionisti che operano nel settore delle comunicazioni, media e regolazione amministrativa lo consultano per comprendere competenze, struttura organizzativa e rapporti istituzionali del Garante nel sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
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