Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 203/1987
Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.
Quali categorie di lavoratori dello spettacolo sono obbligate all'iscrizione all'ENPALS secondo il DPR 203/1987?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 203/1987 estende l'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) anche agli indossatori e ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda. Prima di questo decreto, tali categorie non erano espressamente contemplate nella normativa sulla previdenza dello spettacolo. Il decreto modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 708/1947, aggiungendo indossatori e tecnici di moda all'elenco dei soggetti obbligati all'iscrizione. Questo significa che chi lavora come modello/indossatore o come tecnico nelle sfilate e manifestazioni di moda deve iscriversi all'ENPALS e versare i relativi contributi previdenziali. L'estensione dell'obbligo rappresenta un riconoscimento della natura lavorativa di queste attività e garantisce a questi professionisti la copertura previdenziale e assistenziale, equiparandoli agli altri lavoratori dello spettacolo come attori, ballerini e coristi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987, n. 203
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 203/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987, n. 203
## Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli
indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , che prevede la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Ravvisata l'opportunità di estendere l'obbligo della predetta iscrizione anche agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Il punto 9) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , è sostituito dal seguente: 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda. Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1987 COSSIGA DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1987 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 257
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Il DPR 203/1987 riguarda l'iscrizione obbligatoria all'ENPALS per indossatori e tecnici di moda, estendendo la previdenza dello spettacolo a categorie precedentemente escluse. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa normativa per la corretta gestione contributiva e previdenziale di questi lavoratori, verificando l'inquadramento professionale e gli obblighi di versamento presso l'ente di previdenza competente.
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