Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1694/1965

Modifica della misura dell'addizionale al contributo dovuta per l'assicurazione contro le malattie dai datori di lavoro e con lavoratori all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per l'assistenza di malattia ai pensionati e dirigenti ed impiegati agricoli.

Pubblicato: 01/04/1966 In vigore dal: 06/12/1965 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il DPR 1694/1965 alla misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione malattie degli impiegati agricoli?

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Il decreto modifica la percentuale dell'addizionale al contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, riducendola dall'2,80% all'1,80% delle retribuzioni a partire dal 1° gennaio 1965. La norma riguarda specificamente i datori di lavoro e i dirigenti e impiegati agricoli che devono versare contributi per l'assicurazione contro le malattie e l'assistenza ai pensionati. La riduzione viene ripartita tra due soggetti: l'1,60% rimane a carico dei datori di lavoro e lo 0,20% a carico dei dirigenti e impiegati agricoli. Il provvedimento ha validità fino al 31 dicembre 1965, coprendo tutti i periodi di paga in corso entro tale data, e rappresenta un alleggerimento contributivo temporaneo nel settore agricolo durante quel periodo.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. 1694

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1694/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. 1694 ## Modifica della misura dell'addizionale al contributo dovuta per l'assicurazione contro le malattie dai datori di lavoro e con lavoratori all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per l'assistenza di malattia ai pensionati e dirigenti ed impiegati agricoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , recante al comma primo, punto 1), la determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per l'assicurazione contro le malattie dei dirigenti ed impiegati agricoli ed all'ultimo comma la possibilità di variare la misura di detto contributo, in applicazione delle norme fissate dall' art. 1, commi primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visto l' art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 . recante norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati, Visto l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194 , recante la determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell' art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 ; Visto l' art. 1, commi primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1965 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1965, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati dovuta all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, fissata nel 2,80 per cento delle retribuzioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194 , è ridotta all'1,80 per cento delle retribuzioni, di cui l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,20 per cento a carico dei dirigenti e impiegati dell'agricoltura. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 91. - VILLA

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