Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. (10G0168)
Quali sono gli obiettivi del sesto censimento generale dell'agricoltura e quali obblighi normativi disciplina il DPR 154/2010?
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Il DPR 154/2010 è il regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura italiano, emanato per adempiere agli obblighi comunitari e nazionali in materia di rilevazione dati agricoli. Si applica a tutte le aziende agricole e zootecniche presenti sul territorio nazionale e riguarda direttamente gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e i soggetti gestori di aziende agricole che hanno l'obbligo di rispondere alle rilevazioni censuarie. Il regolamento stabilisce le modalità organizzative e operative del censimento, incluse la data di riferimento delle informazioni, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento delle rilevazioni e le modalità di diffusione dei dati raccolti. In pratica, il decreto disciplina come deve essere condotto il censimento per fornire un quadro statistico completo della struttura agricola nazionale a livello regionale e locale, integrando i dati amministrativi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e aggiornando il registro statistico delle aziende agricole gestito dall'ISTAT.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2010, n. 154
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 154/2010
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2010, n. 154
## Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale
dell'agricoltura, a norma dell'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. (10G0168)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 ; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e successive modificazioni; Visti il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ed il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 , e successive modificazioni, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'Adunanza del 24 maggio 2010, integralmente recepito, salvo il suggerimento formale relativo all'articolo 8 del presente regolamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Obiettivi 1. Obiettivi del 6° Censimento generale dell'agricoltura sono: a) fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale; b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole; c) consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'ISTAT mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa. Avvertenza: - II testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) è il seguente: «2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonchè le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.». - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ) e successive modificazioni è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - Il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'U.E. 1° dicembre 2008, n. L 321. - Il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole è pubblicato nella G.U.C.E. 5 marzo 1979, n. L 54. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. Note all'art. 1: - Per il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 e per il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 si vedano le note alle premesse.
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Il DPR 154/2010 è il riferimento normativo per chi opera nel settore agricolo e deve comprendere gli obblighi di rilevazione censuaria, le indagini sulla struttura delle aziende agricole secondo il regolamento CE 1166/2008 e le indagini sulle superfici viticole secondo il regolamento CEE 357/79. Consulenti agricoli, commercialisti e amministratori di aziende agricole lo consultano per questioni relative al censimento agricolo, alla comunicazione dei dati elementari agli organismi censuari e all'aggiornamento del registro statistico nazionale.
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