Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 103/2007

Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Pubblicato: 23/07/2007 In vigore dal: 14/05/2007 Documento ufficiale

Quali sono le funzioni principali dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza secondo il DPR 103/2007 e con quale frequenza deve svolgere i suoi compiti?

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Il DPR 103/2007 riordina e conferma l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, attribuendogli il compito di elaborare ogni due anni il piano nazionale di azione per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei minori, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989. L'Osservatorio coordina le amministrazioni centrali, regionali e locali per qualificare gli interventi e i finanziamenti destinati all'infanzia, raccogliendo dati sulla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dei minori. Inoltre, predispone ogni due anni la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e lo schema del rapporto da presentare alle Nazioni Unite secondo l'articolo 44 della Convenzione di New York. Il piano individua anche le modalità di finanziamento e le forme di potenziamento della cooperazione tra enti pubblici, con il coinvolgimento della Commissione parlamentare per l'infanzia, che deve esprimere un parere obbligatorio entro sessanta giorni (come precisato dalla legge 112/2009).

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 103

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 103/2007 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 103 ## Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ed in particolare l'articolo 29; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , e in particolare l'articolo 1, commi 6 e 19; Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451 ; Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284 ; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta dei Ministri della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 1. È confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451 . 2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 . Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonchè le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali. 3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinchè venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso. 4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a: a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza; b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. 5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all' articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 , che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto. ((1)) 6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonchè lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York. 7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni. 8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La legge 3 agosto 2009, n. 112 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 , deve intendersi come parere obbligatorio ai fini dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007 , e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano può comunque essere adottato".

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