Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 101/1990

Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

Pubblicato: 04/05/1990 In vigore dal: 10/04/1990 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per svolgere la pratica forense necessaria all'ammissione all'esame di procuratore legale secondo il DPR 101/1990?

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Il DPR 101/1990 disciplina il regolamento della pratica forense, cioè il periodo di tirocinio obbligatorio che i laureati in giurisprudenza devono completare prima di poter sostenere l'esame per diventare procuratore legale. La pratica deve durare almeno due anni e deve svolgersi principalmente presso lo studio di un procuratore legale già abilitato, sotto il suo controllo diretto, con assiduitàe diligenza. Durante questo periodo il praticante compie le attività proprie della professione forense, acquisendo esperienza pratica nel settore legale. La normativa consente una deroga: fino a un anno di pratica può essere sostituito dalla frequenza di corsi post-universitari riconosciuti dal Ministero di Grazia e Giustizia, oppure dalla frequenza di scuole di formazione professionale istituite secondo le disposizioni del decreto. Questo sistema mira a garantire che i futuri procuratori legali acquisiscano competenze concrete e rispettino i principi di dignità, lealtà e riservatezza propri della professione forense.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1990, n. 101

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 101/1990 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1990, n. 101 ## Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 ; Visto l' art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242 ; Visto l' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio nazionale forense; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Modalità della pratica 1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza. 2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione. 3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall' art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e disciplinati a norma dell'art. 2. 4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) è il seguente: "Art. 18. - Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministero di grazia e giustizia. È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonchè il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere". - L' art. 2 della legge n. 242/1988 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) aggiunge un comma all' art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (per il titolo si veda la nota all'art. 8) risulta così formulato: "Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall' art. 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 si veda nelle note alle premesse.

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