Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1006/1986
Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche.
Quali categorie di lavoratori dello spettacolo sono obbligate all'iscrizione all'ENPALS secondo il DPR 1006/1986?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1006/1986 estende l'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a una categoria di prestatori d'opera precedentemente non coperta. In particolare, il decreto riguarda i lavoratori addetti ai totalizzatori e alla ricezione delle scommesse presso cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche, oltre a quelli già precedentemente inclusi negli ippodromi. Questa estensione si basa sulla possibilità prevista dal decreto legislativo 708/1947, che consente al Presidente della Repubblica di ampliare le categorie di lavoratori dello spettacolo tutelati dal sistema previdenziale. Il decreto modifica il punto 21 dell'articolo 3 della normativa del 1947, includendo esplicitamente questi nuovi soggetti insieme ai dipendenti delle case da gioco, degli ippodromi, delle scuderie e dei cinodromi. L'entrata in vigore è fissata al primo giorno del mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo obbligatoria l'iscrizione per tutti i soggetti che ricadono in queste categorie.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1986, n. 1006
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1006/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1986, n. 1006
## Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai
totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , che prevede la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983 è stato esteso l'obbligo della predetta iscrizione ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi; Ravvisata l'opportunità di estendere l'obbligo della predetta iscrizione anche ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso i cinodromi e presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Il punto 21 dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , è sostituito dal seguente: 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonchè presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 luglio 1986 COSSIGA DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1986 Registro n. 15 Lavoro, foglio n. 309
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Il DPR 1006/1986 è il riferimento normativo per l'iscrizione obbligatoria all'ENPALS di prestatori d'opera nei settori ippico e cinodromi, disciplinando la previdenza e assistenza sociale per lavoratori dello spettacolo. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per verificare gli obblighi contributivi, l'estensione della tutela previdenziale e la corretta classificazione dei lavoratori addetti ai totalizzatori e alle scommesse.
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