Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 2100/2022

Direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 29/06/2022 In vigore dal: 29/06/2022 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Direttiva UE 2022/2100 ai prodotti del tabacco riscaldato?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2022/2100 del 29 giugno 2022 modifica la Direttiva 2014/40/UE introducendo restrizioni significative per i prodotti del tabacco riscaldato, equiparandoli a sigarette e tabacco da arrotolare. In primo luogo, estende il divieto di immissione sul mercato dei prodotti con aroma caratterizzante anche ai prodotti del tabacco riscaldato, vietando elementi come filtri aromatizzati, capsule o caratteristiche tecniche che modifichino odore, gusto o intensità di fumo. In secondo luogo, revoca la possibilità per gli Stati membri di esentare i prodotti del tabacco riscaldato (quando classificati come prodotti da fumo) dall'obbligo di recare il messaggio informativo e le avvertenze combinate sulla salute previste dalla normativa. La modifica è stata adottata a seguito di un mutamento sostanziale della situazione di mercato, attestato da una relazione della Commissione che ha rilevato aumenti di vendita superiori al 10% in almeno cinque Stati membri e una quota di mercato superiore al 2,5% a livello dell'Unione. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 23 luglio 2023, con applicazione effettiva dal 23 ottobre 2023.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Directive (EU) 2022/2100 of 29 June 2022 amending Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council as regards the withdrawal of certain exemptions in respect of heated tobacco products (Text with EEA relevance)

Testo normativo

3.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 283/4 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/2100 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2022 che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) L’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40/UE vieta l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. (2) A norma dell’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7. (3) L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE permette agli Stati membri di esentare i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua dall’obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all’articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all’articolo 10. (4) Un «prodotto del tabacco riscaldato» è un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall’utilizzatore o dagli utilizzatori e che, a seconda delle caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto del tabacco da fumo. (5) Nella relazione che attesta un mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti a base di tabacco riscaldato ( 2 ) , la Commissione ha attestato un mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti del tabacco riscaldato. La relazione contiene informazioni e statistiche sugli sviluppi del mercato che mostrano che i volumi di vendita dei prodotti del tabacco riscaldato sono aumentati di almeno il 10 % in almeno cinque Stati membri e che il volume delle vendite al dettaglio dei prodotti del tabacco riscaldato ha superato il 2,5 % delle vendite totali dei prodotti del tabacco a livello dell’Unione. (6) Alla luce di tale mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti del tabacco riscaldato, l’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE dovrebbe essere modificato al fine di estendere ai prodotti del tabacco riscaldato il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. (7) Per gli stessi motivi l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE dovrebbe essere modificato al fine di revocare la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni dall’obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all’articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all’articolo 10. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/40/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2014/40/UE La direttiva 2014/40/UE è così modificata: 1) all’articolo 7, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12.   I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco riscaldato sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 27 per revocare tale esenzione per una particolare categoria di prodotto qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. Ai fini del primo comma, per “prodotto del tabacco riscaldato” si intende un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall’utilizzatore o dagli utilizzatori e che, a seconda delle caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto del tabacco da fumo.»; 2) l’articolo 11 è così modificato: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Articolo 11 Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua e dai prodotti del tabacco riscaldato»; b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono esentare i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua e dai prodotti del tabacco riscaldato come definiti all’articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, dall’obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all’articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all’articolo 10. In tal caso, oltre all’avvertenza generale prevista all’articolo 9, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno di tali prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell’allegato I. L’avvertenza generale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b).» Articolo 2 Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 23 luglio 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 ottobre 2023. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1 . ( 2 ) Relazione della Commissione che attesta un mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti a base di tabacco riscaldato in linea con la direttiva 2014/40/UE [COM(2022) 279 final].

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Direttiva UE 2100/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Direttiva 2022/2100 riguarda la regolamentazione dei prodotti del tabacco riscaldato, aromi caratterizzanti, etichettatura e avvertenze sulla salute secondo la Direttiva 2014/40/UE. Produttori, distributori e commercianti di tabacco devono conformarsi ai divieti su aromi, capsule e modificatori di gusto, nonché agli obblighi di etichettatura. La normativa si applica a livello dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, interessando la compliance normativa e le strategie di commercializzazione nel settore del tabacco riscaldato.

Normative correlate

Direttiva UE 1472/2026
Direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno …
Direttiva UE 1194/2026
Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le m…
Direttiva UE 1021/2026
Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile …
Direttiva UE 1024/2026
Direttiva (UE) 2026/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile …
Direttiva UE 0805/2026
Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…
Direttiva UE 0806/2026
Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…
Direttiva UE 0799/2026
Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…
Direttiva UE 0804/2026
Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Direttiva UE

Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, che m… 0706/2026 Direttiva (UE) 2026/500 della Commissione, del 5 marzo 2026, che modifica la direttiva 20… 0500/2026 Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che… 0470/2026 Direttiva delegata (UE) 2026/374 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che modifica la… 0374/2026 Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva… 0288/2026 Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica l'allegato I… 0192/2026
Vedi tutti i Direttiva UE →