Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 1986/2024

Direttiva delegata (UE) 2024/1986 della Commissione, del 6 maggio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio per quanto riguarda la zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell’UE

Pubblicato: 06/05/2024 In vigore dal: 06/05/2024 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Direttiva UE 2024/1986 al documento di viaggio provvisorio dell'UE e quali sono i tempi di implementazione?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2024/1986 modifica la Direttiva (UE) 2019/997 relativa al documento di viaggio provvisorio dell'UE (ETD UE), un documento rilasciato ai cittadini europei non rappresentati in paesi terzi. La modifica principale riguarda la zona a lettura ottica (machine-readable zone) dell'adesivo uniforme ETD UE: i primi due caratteri cambiano da "AE" a "PU", allineandosi agli standard internazionali ICAO approvati nel febbraio 2024. Questa modifica tecnica consente una migliore compatibilità con i sistemi di controllo alle frontiere esterne dell'UE e riflette l'evoluzione delle norme internazionali per i documenti di viaggio provvisori. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative necessarie entro il 9 dicembre 2024 e applicarle a partire dal 9 dicembre 2025, garantendo un periodo di transizione per l'implementazione nei sistemi di rilascio dei documenti.

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Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2024/1986 della Commissione, del 6 maggio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio per quanto riguarda la zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell’UE EN: Commission Delegated Directive (EU) 2024/1986 of 6 May 2024 amending Council Directive (EU) 2019/997 as regards the machine-readable zone of the EU Emergency Travel Document

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1986 16.7.2024 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1986 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2024 che modifica la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio per quanto riguarda la zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell’UE LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’UE e abroga la decisione 96/409/PESC ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2019/997 disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell’UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento. (2) A norma dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/997, l’ETD UE è costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. Tale modulo e tale adesivo sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II di tale direttiva e alle prescrizioni tecniche complementari definite ai sensi dell’articolo 9 della medesima. Al momento della compilazione dell’adesivo uniforme ETD UE, le sezioni di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2019/997 e la zona a lettura ottica devono essere completate in base alle norme stabilite nella parte 3 del documento 9303 dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). (3) A norma del punto 10 dell’allegato II della direttiva (UE) 2019/997, l’adesivo uniforme ETD UE deve contenere le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «AE» devono essere utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell’UE. (4) Al momento dell’adozione della direttiva (UE) 2019/997, le norme dell’ICAO non contenevano regole specifiche sui primi due caratteri da utilizzare nella zona a lettura ottica dei documenti di viaggio provvisori. (5) Nella riunione svoltasi dal 26 febbraio al 1 o marzo 2024, il gruppo Facilitazioni dell’ICAO ha approvato l’uso delle lettere maiuscole «PU» nei documenti di viaggio provvisori su foglio singolo. (6) Affinché l’ETD UE rimanga in linea con i progressi tecnici per quanto riguarda le norme internazionali relative a tali documenti, è necessario sostituire il riferimento alle lettere maiuscole «AE» come primi due caratteri della zona a lettura ottica di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2019/997 con il riferimento alle lettere maiuscole «PU». (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/997. (8) Affinché la direttiva (UE) 2019/997 sia pienamente in linea con i progressi tecnici a decorrere dalla data di inizio della sua applicazione, determinata con riferimento all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione ( 2 ) , il requisito tecnico di cui alla presente direttiva dovrebbe essere applicabile a decorrere dalla data di applicazione della direttiva (UE) 2019/997, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell’allegato II della direttiva (UE) 2019/997, il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. L’adesivo uniforme ETD UE contiene le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «PU» sono utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell’UE. Nella zona a lettura ottica dovrà figurare un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Il testo non pregiudica le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.». Articolo 2 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 9 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 9 dicembre 2025. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 163 dell’20.6.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione, dell’8 dicembre 2022, recante prescrizioni tecniche complementari per il documento di viaggio provvisorio dell’UE istituito dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio ( GU L 320 del 14.12.2022, pag. 47 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2452/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1986/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Direttiva UE 2024/1986 modifica gli standard tecnici per il documento di viaggio provvisorio dell'UE, interessando le autorità consolari, i ministeri degli Esteri e gli enti preposti al controllo frontaliero. I professionisti che operano nel settore della mobilità internazionale, della documentazione consolare e della sicurezza frontaliera devono conoscere l'aggiornamento della zona a lettura ottica, la designazione "PU" secondo gli standard ICAO 9303, e i tempi di implementazione obbligatoria per garantire conformità normativa.

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