Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 1846/2019

Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 08/08/2019 In vigore dal: 08/08/2019 Documento ufficiale

Cosa prevede la Direttiva UE 2019/1846 riguardo all'uso del piombo nelle leghe saldanti dei motori a combustione?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2019/1846 del 8 agosto 2019 modifica la Direttiva RoHS 2011/65/UE concedendo un'esenzione temporanea all'uso del piombo nelle leghe saldanti impiegate in sensori, attuatori e centraline di controllo dei motori a combustione interna non stradali. L'esenzione si applica specificamente ai motori che rientrano nel regolamento (UE) 2016/1628 e riguarda apparecchiature destinate a professionisti ma utilizzabili anche da non professionisti, collocate in posizioni fisse durante il funzionamento (categoria 11 della Direttiva RoHS).

La motivazione dell'esenzione risiede nelle condizioni estreme all'interno dei motori e dei sistemi di scarico, caratterizzate da temperature elevate e vibrazioni intense, che causerebbero cedimenti prematuri delle saldature senza piombo attualmente disponibili. Al momento della richiesta (giugno 2017), le alternative prive di piombo non erano ancora sufficientemente affidabili e testate per garantire la conformità ai limiti di emissione previsti dalla normativa europea.

L'esenzione ha validità temporale limitata: scade il 21 luglio 2024 (5 anni dalla data di applicazione del 22 luglio 2019). Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 30 aprile 2020, con applicazione a decorrere dal 1° maggio 2020. Questo periodo consente ai produttori di sviluppare e testare soluzioni alternative affidabili senza compromettere la conformità ambientale e la sicurezza dei motori.

La direttiva mantiene coerenza con il Regolamento REACH (CE 1907/2006) e non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute. L'esenzione è circoscritta a un'applicazione tecnica specifica e non rappresenta un'apertura generale all'uso del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Directive (EU) 2019/1846 of 8 August 2019 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders used in certain combustion engines (Text with EEA relevance)

Testo normativo

5.11.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 283/41 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/1846 DELLA COMMISSIONE dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( 1 ) , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il 29 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda, presentata in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, riguardante un'esenzione da inserire nella lista dell'allegato III della direttiva stessa per l'impiego del piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline del motore utilizzati per il monitoraggio e il controllo dei sistemi motore, incluso nei turbocompressori e nei dispositivi di controllo delle emissioni dei gas di scarico di motori a combustione interna usati in apparecchiature non destinate esclusivamente all'uso da parte dei consumatori (in appresso «l'esenzione richiesta»). (4) La valutazione dell'esenzione richiesta ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. (5) Ciascun motore che rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione richiesta è dotato di tipi specifici di sensori, attuatori e centraline del motore che ne monitorano e controllano le emissioni al fine di garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . Le condizioni registrate all'interno o in prossimità dei motori e dei sistemi di scarico possono essere così severe in termini di temperature elevate e di livelli di vibrazione da poter provocare cedimenti prematuri delle saldature. (6) Attualmente, per le applicazioni contenenti piombo interessate dalla domanda di esenzione, occorre più tempo per testare l'affidabilità delle alternative senza piombo disponibili. (7) La sostituzione o l'eliminazione del piombo in alcuni motori a combustione è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. (8) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE. (9) È opportuno concedere l'esenzione per il periodo massimo di validità di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 maggio 2020. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ( GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ). ALLEGATO All'allegato III della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 44: «44 Piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) , installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024. ( *1 ) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ( GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53 ).»

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La Direttiva UE 2019/1846 modifica la normativa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) introducendo un'esenzione temporanea per il piombo nelle leghe saldanti di motori non stradali conformi al Regolamento (UE) 2016/1628. Produttori di motori, fornitori di componenti e costruttori di macchine mobili non stradali devono conoscere questa esenzione per garantire la conformità normativa fino al 21 luglio 2024, considerando anche i vincoli tecnici legati alle temperature estreme e alle vibrazioni nei sistemi di scarico e controllo delle emissioni.

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