Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Cosa stabilisce la Direttiva UE 2018/1846 in materia di trasporto di merci pericolose?
Spiegato da FiscoAI
La Direttiva UE 2018/1846 è un atto normativo della Commissione europea del 23 novembre 2018 che aggiorna gli allegati della Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose. Si applica al trasporto di sostanze e oggetti pericolosi effettuato su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN) all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
La direttiva riguarda tutti gli Stati membri dell'UE, i quali devono recepire le disposizioni entro il 30 giugno 2019. In pratica, la normativa aggiorna i riferimenti agli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose, allineandoli alle versioni modificate applicabili dal 1° gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019 per consentire l'adeguamento operativo.
Per le aziende e i professionisti del settore logistico e dei trasporti, la direttiva prevede l'adozione delle nuove disposizioni tecniche e di sicurezza contenute negli allegati A e B dell'ADR, nell'Allegato del RID e nei regolamenti dell'ADN, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico. Ciò comporta l'aggiornamento delle procedure, della documentazione e delle certificazioni relative al trasporto di merci pericolose.
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Riferimento normativo
Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Directive (EU) 2018/1846 of 23 November 2018 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to take into account scientific and technical progress (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
26.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 299/58
DIRETTIVA (UE) 2018/1846 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2018
che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
(
1
)
, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali sul trasporto interno di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, quale definito all'articolo 2 di tale direttiva.
(2)
Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano quindi a decorrere dal 1
o
gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE.
(4)
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2008/68/CE
La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
1.
nell'allegato I, la sezione I.1 è sostituita dalla seguente:
«I.1 ADR
Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1
o
gennaio 2019, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»;
2.
nell'allegato II, la sezione II.1 è sostituita dalla seguente:
«II.1 RID
Allegato del RID, figurante nell'appendice C della COTIF e applicabile a decorrere dal 1
o
gennaio 2019, fermo restando che il termine «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»;
3.
nell'allegato III, la sezione III.1 è sostituita dalla seguente:
«III.1 ADN
I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1
o
gennaio 2019, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.».
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13
.
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La Direttiva 2018/1846 è il riferimento normativo per chi opera nel trasporto di merci pericolose secondo gli accordi ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario) e ADN (trasporto per vie navigabili). Logistici, spedizionieri e aziende di trasporto devono consultarla per conformarsi ai requisiti di sicurezza, etichettatura, imballaggio e documentazione delle merci pericolose, nonché per comprendere gli obblighi di recepimento nazionale entro le scadenze previste.
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