Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 1846/2018

Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 23/11/2018 In vigore dal: 23/11/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Direttiva UE 2018/1846 in materia di trasporto di merci pericolose?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva UE 2018/1846 è un atto normativo della Commissione europea del 23 novembre 2018 che aggiorna gli allegati della Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose. Si applica al trasporto di sostanze e oggetti pericolosi effettuato su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN) all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

La direttiva riguarda tutti gli Stati membri dell'UE, i quali devono recepire le disposizioni entro il 30 giugno 2019. In pratica, la normativa aggiorna i riferimenti agli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose, allineandoli alle versioni modificate applicabili dal 1° gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019 per consentire l'adeguamento operativo.

Per le aziende e i professionisti del settore logistico e dei trasporti, la direttiva prevede l'adozione delle nuove disposizioni tecniche e di sicurezza contenute negli allegati A e B dell'ADR, nell'Allegato del RID e nei regolamenti dell'ADN, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico. Ciò comporta l'aggiornamento delle procedure, della documentazione e delle certificazioni relative al trasporto di merci pericolose.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Directive (EU) 2018/1846 of 23 November 2018 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to take into account scientific and technical progress (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

26.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/58 DIRETTIVA (UE) 2018/1846 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2018 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali sul trasporto interno di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, quale definito all'articolo 2 di tale direttiva. (2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano quindi a decorrere dal 1 o gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE. (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2008/68/CE La direttiva 2008/68/CE è così modificata: 1. nell'allegato I, la sezione I.1 è sostituita dalla seguente: «I.1   ADR Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2019, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»; 2. nell'allegato II, la sezione II.1 è sostituita dalla seguente: «II.1   RID Allegato del RID, figurante nell'appendice C della COTIF e applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2019, fermo restando che il termine «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»; 3. nell'allegato III, la sezione III.1 è sostituita dalla seguente: «III.1   ADN I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2019, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.». Articolo 2 Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Violeta BULC Membro della Commissione ( 1 ) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Direttiva UE 1846/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Direttiva 2018/1846 è il riferimento normativo per chi opera nel trasporto di merci pericolose secondo gli accordi ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario) e ADN (trasporto per vie navigabili). Logistici, spedizionieri e aziende di trasporto devono consultarla per conformarsi ai requisiti di sicurezza, etichettatura, imballaggio e documentazione delle merci pericolose, nonché per comprendere gli obblighi di recepimento nazionale entro le scadenze previste.

Normative correlate

Direttiva UE 1472/2026
Direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno …
Direttiva UE 1194/2026
Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le m…
Direttiva UE 1024/2026
Direttiva (UE) 2026/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile …
Direttiva UE 1021/2026
Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile …
Direttiva UE 0805/2026
Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…
Direttiva UE 0806/2026
Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…
Direttiva UE 0799/2026
Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…
Direttiva UE 0804/2026
Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 20…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 april… Provvedimento AdE 89757 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Direttiva UE

Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, che m… 0706/2026 Direttiva (UE) 2026/500 della Commissione, del 5 marzo 2026, che modifica la direttiva 20… 0500/2026 Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che… 0470/2026 Direttiva delegata (UE) 2026/374 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che modifica la… 0374/2026 Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva… 0288/2026 Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica l'allegato I… 0192/2026
Vedi tutti i Direttiva UE →