Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono le modifiche apportate dalla Direttiva UE 2021/1716 ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali?
Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2021/1716 modifica la Direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione europea. L'intervento normativo si è reso necessario perché le precedenti direttive di riferimento per la classificazione dei veicoli (Direttiva 2003/37/CE e 2007/46/CE) sono state abrogate e sostituite da nuovi regolamenti europei (Regolamento UE 167/2013 e Regolamento UE 2018/858). La direttiva aggiorna quindi le categorie di veicoli commerciali sottoposte a controllo tecnico, allineandole alle nuove designazioni previste dai regolamenti di omologazione vigenti. In particolare, estende l'applicazione ai veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente per il trasporto commerciale di merci su strada con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h. Gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni entro il 27 settembre 2022, applicandole dalla medesima data.
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Riferimento normativo
Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Directive (EU) 2021/1716 of 29 June 2021 amending Directive 2014/47/EU of the European Parliament and of the Council as regards modifications to the vehicle category designations stemming from amendments to the type-approval legislation (Text with EEA relevance)
Testo normativo
27.9.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 342/45
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1716 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2021
che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 21,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2014/47/UE si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie elencate all’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva. Tali categorie sono determinate in riferimento alle direttive 2003/37/CE
(
2
)
e 2007/46/CE
(
3
)
del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)
Le direttive 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate rispettivamente dal regolamento (UE) n. 167/2013
(
4
)
e dal regolamento (UE) 2018/858
(
5
)
del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3)
Date le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli che derivano dall’abrogazione della direttiva 2003/37/CE da parte del regolamento (UE) n. 167/2013, è opportuno aggiornare le categorie di veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE nonché all’allegato IV, punto 6, della medesima direttiva.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/47/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2014/47/UE è così modificata:
1)
l’articolo 2 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. La presente direttiva si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
e dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*2
)
:
(
*1
)
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (
GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1
)."
(
*2
)
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (
GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1
).»;"
ii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»;
2)
nell’allegato IV, il punto 6 è così modificato:
a)
le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
«g)
T1b
h)
T2b»;
b)
sono aggiunte le seguenti lettere da i) a m):
«i)
T3b
j)
T4.1b
k)
T4.2b
l)
T4.3b
m)
Altre categorie di veicoli:
(precisare)».
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 a decorrere dal 27 settembre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134
.
(
2
)
Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (
GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (
GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (
GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (
GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1
).
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La Direttiva 2021/1716 riguarda i controlli tecnici su strada e l'omologazione dei veicoli commerciali, modificando i riferimenti normativi da direttive abrogate a regolamenti europei di nuova generazione. Operatori del trasporto, gestori di flotte e autorità competenti devono applicare le nuove categorie di veicoli T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b secondo i criteri di velocità di progetto e destinazione d'uso previsti dal Regolamento UE 2018/858 e dal Regolamento UE 167/2013.
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