Direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)
Quali sono le modifiche introdotte dalla Direttiva UE 2025/1237 allo status di protezione del lupo nella normativa europea?
Spiegato da FiscoAI
La Direttiva UE 2025/1237 modifica la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) per recepire la decisione del comitato permanente della Convenzione di Berna del 6 dicembre 2024, che ha ridotto il livello di protezione del lupo (Canis lupus). In pratica, il lupo viene rimosso dall'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE (specie di fauna rigorosamente protette) e inserito nell'Allegato V (specie di fauna protette), passando da protezione ristretta a protezione ordinaria. Questa modifica riflette nel diritto dell'Unione la decisione internazionale di spostare il lupo dall'Allegato II all'Allegato III della Convenzione di Berna, entrata in vigore il 7 marzo 2025. La direttiva consente tuttavia agli Stati membri di mantenere autonomamente un livello di protezione più elevato, in conformità all'articolo 193 del TFUE, garantendo flessibilità normativa nazionale. Gli Stati membri devono adeguare la propria legislazione entro il 15 gennaio 2027.
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Riferimento normativo
Direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)
EN: Directive (EU) 2025/1237 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2025 amending Council Directive 92/43/EEC as regards the protection status of the wolf (Canis lupus)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1237
24.6.2025
DIRETTIVA (UE) 2025/1237 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2025
che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (
Canis lupus
)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
1
)
,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Per i motivi esposti nella decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio
(
3
)
, l’Unione ha presentato al comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»)
(
4
)
una proposta volta a modificare lo status di protezione della specie del lupo ai sensi di tale convenzione. Il 6 dicembre 2024, nella sua 44
a
riunione, il comitato permanente ha approvato la proposta dell’Unione di spostare il lupo (
Canis lupus
) dall’allegato II («Specie di fauna rigorosamente protette») della convenzione di Berna all’allegato III («Specie di fauna protette») della stessa («decisione del comitato permanente»).
(2)
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, della convenzione di Berna, la modifica dello status di protezione del lupo è entrata in vigore il 7 marzo 2025.
(3)
La direttiva 92/43/CEE del Consiglio
(
5
)
è uno strumento fondamentale per la conservazione della natura nell’Unione, in particolare alla luce degli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dalla convenzione di Berna. Affinché la modifica dello status di protezione del lupo ai sensi della convenzione di Berna sia recepita nel quadro giuridico dell’Unione, la decisione del comitato permanente dovrebbe riflettersi nella direttiva 92/43/CEE.
(4)
Al fine di recepire la decisione del comitato permanente, la voce relativa al lupo dovrebbe essere soppressa dall’allegato IV della direttiva 92/43/CEE e modificata nell’allegato V della stessa, garantendo in tal modo al lupo la protezione accordata dall’articolo 14 della direttiva 92/43/CEE.
(5)
Scopo della direttiva 92/43/CEE è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
(6)
La direttiva 92/43/CEE, in quanto strumento nel settore dell’ambiente, consente agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, purché compatibili con i trattati, come previsto dall’articolo 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ai fini della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri restano dunque liberi, nonostante la modifica introdotta dalla presente direttiva, di mantenere lo status di protezione del lupo al livello di protezione previsto per le specie di fauna rigorosamente protette.
(7)
Poiché l’obiettivo della presente direttiva può essere conseguito solo a livello di Unione, in quanto richiede la modifica di un atto giuridico vigente dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/43/CEE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 92/43/CEE è così modificata:
1)
nell’allegato IV, lettera a), «Animali», la voce relativa alla specie
Canis lupus
è soppressa:
2)
nell’allegato V, lettera a), «Animali», la voce relativa alla specie
Canis lupus
è sostituita dalla seguente:
«
Canis lupus
».
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 gennaio 2027. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
Parere del 30 aprile 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Posizione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2025.
(
3
)
Decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio, del 26 settembre 2024, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa e alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 44
a
riunione del comitato permanente della convenzione (
GU L, 2024/2669, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2669/oj
).
(
4
)
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (
GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/convention/1982/72/oj
).
(
5
)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1237/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) è lo strumento fondamentale per la conservazione della natura nell'UE e disciplina lo status di protezione delle specie attraverso gli Allegati II, III, IV e V. La Convenzione di Berna rappresenta l'obbligo internazionale che vincola l'Unione europea in materia di conservazione della fauna selvatica. Il principio di sussidiarietà e proporzionalità, insieme al diritto degli Stati membri di mantenere protezioni maggiori secondo l'articolo 193 TFUE, caratterizza l'approccio flessibile della normativa ambientale europea.
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