Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica l’allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l’equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede la Direttiva UE 2021/1206 riguardo ai laboratori degli organismi di valutazione della conformità per l'equipaggiamento marittimo?
Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2021/1206 modifica la normativa europea sull'equipaggiamento marittimo (Direttiva 2014/90/UE) aggiornando lo standard tecnico di riferimento per i laboratori di prova. In particolare, sostituisce il riferimento alla norma EN ISO/IEC 17025:2005 con la versione più recente EN ISO/IEC 17025:2017. Questa modifica riguarda gli organismi notificati che svolgono valutazioni di conformità per l'equipaggiamento marittimo e che utilizzano laboratori di prova per verificare la qualità e la sicurezza dei prodotti. La norma EN ISO/IEC 17025 stabilisce i requisiti generali che i laboratori devono rispettare in termini di competenza tecnica, imparzialità e funzionamento regolare e coerente. L'aggiornamento era necessario perché l'ISO aveva pubblicato una nuova versione della norma nel 2017 e aveva ritirato la versione precedente dopo un periodo di transizione di tre anni (terminato a novembre 2020). Gli Stati membri dovevano recepire questa direttiva entro il 31 gennaio 2022, garantendo che i laboratori utilizzati per le valutazioni di conformità rispettassero gli standard più attuali e rigorosi.
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Riferimento normativo
Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica l’allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l’equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Directive (EU) 2021/1206 of 30 April 2021 amending Annex III to Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council on marine equipment as regards the applicable standard for laboratories used by conformity assessment bodies for marine equipment (Text with EEA relevance)
Testo normativo
22.7.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 261/45
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1206 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2021
che modifica l’allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l’equipaggiamento marittimo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 36,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2014/90/UE dispone che, per diventare organismi notificati, gli organismi di valutazione della conformità devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato III.
(2)
Gli organismi di valutazione della conformità devono assicurarsi che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025.
(3)
La norma EN ISO/IEC 17025 specifica i requisiti generali per la competenza, l’imparzialità e il regolare e coerente funzionamento dei laboratori.
(4)
Nel 2017 l’ISO ha pubblicato una revisione della norma EN ISO/IEC 17025 e ha ritirato la versione precedente, che poteva ancora essere utilizzata durante un periodo di transizione di tre anni, terminato nel novembre 2020.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il riferimento alla norma EN ISO/IEC 17025 contenuto nella direttiva 2014/90/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell’allegato III, punto 19, della direttiva 2014/90/UE, il riferimento alla norma «EN ISO/IEC 17025:2005» è sostituito dal riferimento alla norma «EN ISO/IEC 17025:2017».
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146
.
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La Direttiva UE 2021/1206 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'equipaggiamento marittimo e della valutazione della conformità, in particolare per organismi notificati, laboratori di prova e enti di certificazione che devono rispettare la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Consulenti tecnici e responsabili della qualità la consultano per comprendere i requisiti di accreditamento dei laboratori, competenza tecnica, imparzialità e procedure di controllo qualità nel settore marittimo.
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