Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp. (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Quali sono le distanze di isolamento richieste per la coltivazione di Sorghum spp. secondo la normativa UE 2018/1027?
Spiegato da FiscoAI
La Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 modifica le regole sulla commercializzazione delle sementi di cereali, specificando le distanze minime di isolamento che le colture di Sorghum devono mantenere da altre fonti di polline per evitare contaminazioni indesiderate. La normativa si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e riguarda i produttori di sementi, sia per la categoria "sementi di base" che "sementi certificate". In generale, le colture di Sorghum spp. devono rispettare una distanza di 400 metri per le sementi di base e 200 metri per le sementi certificate. Tuttavia, in quelle zone geografiche dove la presenza di specie selvatiche come S. halepense o S. sudanense rappresenta un rischio specifico di impollinazione incrociata, le distanze aumentano significativamente: fino a 800 metri per le sementi di base e 400 metri per le sementi certificate di Sorghum bicolor e suoi ibridi. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2019 e gli Stati membri dovevano recepirle entro il 31 dicembre 2018.
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Riferimento normativo
Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp. (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Directive (EU) 2018/1027 of 19 July 2018 amending Council Directive 66/402/EEC as regards isolation distances for Sorghum spp. (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
20.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 184/4
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1027 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2018
che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per
Sorghum
spp.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
(
1
)
, in particolare l'articolo 21
bis
,
considerando quanto segue:
(1)
Le condizioni per la produzione di sementi previste dalla direttiva 66/402/CEE si basano sulle norme internazionali stabilite dal sistema per le sementi (
Seed Scheme
) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
(2)
Alla riunione annuale del 2017 dell'OCSE sui sistemi per le sementi, la norma relativa alle distanze di isolamento per la coltivazione di
Sorghum
spp. è stata modificata, in particolare per tenere conto delle zone in cui la presenza di
S. halepense
o
S. sudanense
pone un problema specifico di impollinazione incrociata.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.
(4)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 66/402/CEE
L'allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1
o
gennaio 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66
.
ALLEGATO
Nell'allegato I della direttiva 66/402/CEE, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:
Coltura
Distanza minima
Phalaris canariensis, Secale cereale
, esclusi gli ibridi:
—
per la produzione di sementi di base
300 m
—
per la produzione di sementi certificate
250 m
Sorghum
spp.
—
per la produzione di sementi di base
(
*1
)
400 m
—
per la produzione di sementi certificate
(
*1
)
200 m
xTriticosecale
, varietà autoimpollinanti
—
per la produzione di sementi di base
50 m
—
per la produzione di sementi certificate
20 m
Zea mays
200 m
Le distanze minime di cui alla tabella precedente possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.»
(
*1
)
Nelle zone in cui la presenza di
S. halepense
o
S. sudanense
pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
le colture destinate alla produzione di sementi di base di
Sorghum bicolor
o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;
b)
le colture destinate alla la produzione di sementi certificate di
Sorghum bicolor
o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.
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La Direttiva UE 2018/1027 rappresenta il riferimento normativo per chi opera nel settore della produzione e commercializzazione di sementi di cereali, in particolare per distanze di isolamento, impollinazione incrociata e conformità agli standard OCSE. Aziende agricole, moltiplicatori di sementi e organismi di controllo consultano questa normativa per verificare il rispetto dei requisiti di isolamento territoriale, contaminazione genetica e certificazione delle sementi, soprattutto nelle zone a rischio con presenza di specie infestanti.
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