Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna
Quali sono i requisiti tecnici minimi che le navi adibite alla navigazione interna devono rispettare secondo la Direttiva UE 2018/970?
Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2018/970 del 18 aprile 2018 modifica la Direttiva (UE) 2016/1629 aggiornando i requisiti tecnici applicabili alle unità navali per la navigazione interna nelle zone 1, 2, 3 e 4. La normativa stabilisce che tutti i requisiti tecnici devono conformarsi alla norma europea ES-TRIN 2017/1, adottata dal Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) nel luglio 2017. Questa norma copre aspetti fondamentali come la costruzione, l'allestimento, l'equipaggiamento delle navi, con disposizioni specifiche per categorie particolari (navi passeggeri, convogli spinti, navi portacontainer) e include requisiti su sistemi di identificazione automatica, certificazioni e registri. La direttiva è entrata in vigore il 7 ottobre 2018 e gli Stati membri dovevano recepirla entro tale data, garantendo l'applicazione uniforme di standard di sicurezza in tutta l'Unione europea per la navigazione interna.
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Riferimento normativo
Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna
EN: Commission Delegated Directive (EU) 2018/970 of 18 April 2018 amending Annexes II, III and V to Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels
Testo normativo
10.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 174/15
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/970 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2018
che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE
(
1
)
, in particolare l'articolo 31, paragrafi 1, 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
è abrogata dalla direttiva (UE) 2016/1629 con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2018. L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2015/1.
(2)
Le attività dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero essere mirate a garantire l'elaborazione uniforme di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna da applicare nell'Unione.
(3)
Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.
(4)
Il CESNI ha adottato, durante la riunione del 6 luglio 2017, la norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, la norma ES-TRIN 2017/1
(
3
)
.
(5)
La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.
(6)
La CCNR modificherà il proprio quadro legislativo, i regolamenti di ispezione delle navi sul Reno, in modo da fare riferimento alla nuova norma, rendendola obbligatoria nel quadro dell'applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629.
(8)
Ai fini della coerenza, le disposizioni modificate dovrebbero essere recepite e applicate a decorrere dalla stessa data, come inizialmente previsto per il recepimento e l'applicazione della direttiva (UE) 2016/1629,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva (UE) 2016/1629 è così modificata:
1)
l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva;
2)
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;
3)
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 7 ottobre 2018; dette disposizioni legislative si applicano a decorrere dalla stessa data. Gli Stati membri ne comunicano immediatamente il testo alla Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118
.
(
2
)
Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (
GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1
).
(
3
)
Risoluzione 2017-II-1 del CESNI
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4
I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1.
»
ALLEGATO II
L'allegato III della direttiva (UE) 2016/1629 è così modificato:
1)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Robustezza e stabilità
—
Rafforzamento della struttura e stabilità
—
Certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta»;
2)
è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«8. Macchinari
—
Apparati di governo
—
Alberi dell'elica e accessori
—
Motori di propulsione, accoppiamento e accessori
—
Presenza di un'elica di prua
—
Sistema di sentina e impianti antincendio
—
Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici
—
Certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta».
ALLEGATO III
Nell'allegato V della direttiva (UE) 2016/1629, il paragrafo 2 dell'articolo 2.01 è così modificato:
1)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
un esperto di navigazione titolare di licenza per la conduzione di navi adibite alla navigazione interna, che autorizza il titolare a condurre l'unità navale da ispezionare;»
2)
è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
un esperto di imbarcazioni tradizionali per l'ispezione di imbarcazioni tradizionali.»
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La Direttiva UE 2018/970 rappresenta il riferimento normativo per chi opera nel settore della navigazione interna, stabilendo obblighi di conformità alla norma ES-TRIN 2017/1 per costruzione navale, equipaggiamento tecnico e certificazione delle unità. Armatori, società di classificazione riconosciute, ispettori navali e costruttori di navi devono consultarla per comprendere i requisiti di robustezza strutturale, stabilità, macchinari, apparati di governo e sistemi antincendio applicabili alle imbarcazioni tradizionali e moderne.
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