Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima
Qual è l'aliquota IVA normale minima che gli Stati membri dell'UE devono rispettare secondo la Direttiva 2018/912?
Spiegato da FiscoAI
La Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, entrata in vigore il 27 giugno 2018, stabilisce che l'aliquota normale dell'IVA non può essere inferiore al 15% in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Questa norma rende permanente un obbligo che era precedentemente temporaneo (fissato fino al 31 dicembre 2017) e lo trasforma in un vincolo strutturale del sistema comune di IVA. La direttiva modifica l'articolo 97 della Direttiva 2006/112/CE, sostituendo il limite temporale con una disposizione senza scadenza. Gli Stati membri dovevano adeguare le loro legislazioni nazionali entro il 1° settembre 2018, comunicando alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate. Questa misura garantisce un funzionamento corretto e armonizzato del sistema IVA europeo, evitando distorsioni della concorrenza tra i diversi paesi membri e assicurando un livello minimo di gettito fiscale da questa imposta indiretta.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima
EN: Council Directive (EU) 2018/912 of 22 June 2018 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the obligation to respect a minimum standard rate
Testo normativo
27.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 162/1
DIRETTIVA (UE) 2018/912 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2018
che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo
(
1
)
,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
2
)
,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)
L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(
3
)
statuisce che a decorrere dal 1
o
gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota normale non possa essere inferiore al 15 %.
(2)
L'applicazione di un'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) garantisce il funzionamento corretto del sistema comune dell'IVA e dovrebbe pertanto essere mantenuta.
(3)
È opportuno mantenere al 15 % l'aliquota normale minima in vigore e renderla permanente.
(4)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire fissare un'aliquota normale minima dell'IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(5)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 97
L'aliquota normale non è inferiore al 15 %.».
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1
o
settembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
V. GORANOV
(
1
)
Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
3
)
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Direttiva UE 0912/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Direttiva 2018/912 è il riferimento normativo per l'aliquota IVA normale minima nell'UE, applicabile a tutti gli Stati membri nel contesto del sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Commercialisti, consulenti fiscali e aziende con operazioni transfrontaliere consultano questa norma per verificare la conformità alle aliquote IVA, le implicazioni sulla tassazione indiretta e l'armonizzazione fiscale europea, considerando anche le aliquote ridotte e le esenzioni che rimangono disciplinate dalla Direttiva 2006/112/CE.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.