Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0846/2024

Direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Pubblicato: 14/03/2024 In vigore dal: 14/03/2024 Documento ufficiale

Quali sono le infrazioni più gravi nel settore dei trasporti su strada secondo la Direttiva UE 2024/846 e come vengono classificate?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva UE 2024/846 modifica il sistema di classificazione del rischio per le imprese di trasporto su strada, introducendo un nuovo allegato che elenca tutte le infrazioni ai regolamenti europei su tempi di guida, riposo e tachigrafi. Le infrazioni sono suddivise in categorie di gravità (IPG, IMG, IG, IM) in base al numero e alla severità delle violazioni commesse. La direttiva si applica a tutte le imprese di trasporto su strada dell'Unione Europea e riguarda conducenti, equipaggi e gestori di flotte che devono rispettare i limiti di guida giornaliera e settimanale, i periodi di riposo obbligatori, e l'utilizzo corretto dei tachigrafi digitali. Le infrazioni più gravi includono: mancata installazione del tachigrafo omologato, guida con carta del conducente falsificata, utilizzo di dispositivi fraudolenti per modificare i dati del tachigrafo, e superamenti significativi dei tempi di guida massimi (ad esempio oltre 13 ore e 30 minuti in un giorno). Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 14 febbraio 2025 e applicare questo sistema di classificazione per controllare e sanzionare le imprese in base al loro profilo di rischio.

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Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada EN: Commission Delegated Directive (EU) 2024/846 of 14 March 2024 amending Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council on minimum conditions for the implementation of Regulations (EC) No 561/2006 and (EU) No 165/2014 and Directive 2002/15/EC as regards social legislation relating to road transport activities

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/846 31.5.2024 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/846 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2024 recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE, gli Stati membri dovrebbero introdurre un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) o del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) oppure delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva n. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (2) In conformità all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, un elenco delle infrazioni ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, compresa la valutazione della loro gravità, è riportato nell’allegato III di tale direttiva. (3) Al fine di determinare o aggiornare la valutazione della gravità delle infrazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 o del regolamento (UE) n. 165/2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis della direttiva 2006/22/CE, per modificare l’allegato III al fine di tenere conto degli sviluppi normativi e delle considerazioni relative alla sicurezza stradale. (4) Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) ha introdotto nuove disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita o di lesioni gravi o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada. È opportuno modificare l’allegato III della direttiva 2006/22/CE per includervi le suddette nuove infrazioni. (5) La categoria relativa alle infrazioni più gravi dovrebbe comprendere le infrazioni in cui il mancato rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 comporta un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L’allegato III della direttiva 2006/22/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva. Articolo 2 Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ( GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto ( GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi ( GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1 ). ALLEGATO L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III 1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( ( *1 ) ) (Tempo di guida e di riposo) N. BASE GIURIDICA DELL'UE TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG IM A Equipaggio A 1 Articolo 5, paragrafo 1 Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti X B Periodi di guida B 1 Articolo 6, paragrafo 1 Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore 9 h < … < 10 h X B 2 10 h ≤ … < 11 h X B 3 11 h ≤ … X B 4 Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore 13h30 ≤ … X B 5 Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione 10 h < … < 11 h X B 6 11 h ≤ … < 12 h X B 7 12 h ≤ … X B 8 Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore 15 h ≤ … X B 9 Articolo 6, paragrafo 2 Superamento del periodo di guida settimanale 56 h < … < 60 h X B 10 60 h ≤ … < 65 h X B 11 65 h ≤ … < 70 h X B 12 Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale 70 h ≤ … X B 13 Articolo 6, paragrafo 3 Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive 90 h < … < 100 h X B 14 100 h ≤ … < 105 h X B 15 105 h ≤ … < 112h30 X B 16 Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive 112h30 ≤ … X C Interruzioni C 1 Articolo 7 Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa 4h30 < … < 5 h X C 2 5 h ≤ … < 6 h X C 3 6 h ≤ … X D Periodi di riposo D 1 Articolo 8, paragrafo 2 Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto 10 h ≤ … < 11 h X D 2 8h30 ≤ … < 10 h X D 3 … < 8h30 X D 4 Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione 8 h ≤ … < 9 h X D 5 7 h ≤ … < 8 h X D 6 … < 7 h X D 7 Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore 3 h + [8 h ≤ … < 9 h] X D 8 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] X D 9 3 h + [… < 7 h] X D 10 Articolo 8, paragrafo 5 Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza 8 h ≤ … < 9 h X D 11 7 h ≤ … < 8 h X D 12 … < 7 h X D 13 Articolo 8, paragrafo 6 Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore 22 h ≤ … < 24h X D 14 20 h ≤ … < 22 h X D 15 … < 20 h X D 16 Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto 42 h ≤ … < 45 h X D 17 36 h ≤ … < 42 h X D 18 … < 36 h X D 19 Articolo 8, paragrafo 6 Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale … < 3 h X D 20 3 h ≤ … < 12 h X D 21 12 h ≤ … X D 22 Articolo 8, paragrafo 6 ter Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi X D 23 Articolo 8, paragrafo 8 Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo X D 24 Articolo 8, paragrafo 8 Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro X E Deroga alla regola dei 12 giorni E 1 Articolo 8, paragrafo 6 bis Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale … < 3 h X E 2 3 h ≤ … < 12 h X E 3 12 h ≤ … X E 4 Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera b), punto ii) Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi 67 h < … < 69 h X E 5 65 h < … ≤ 67 h X E 6 … ≤ 65 h X E 7 Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera d) Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se non vi sono più conducenti a bordo del veicolo 3 h < … < 4,5 h X E 8 4,5 h ≤ … X F Organizzazione del lavoro F 1 Articolo 8, paragrafo 8 bis L'impresa di trasporto non organizza l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza X F 2 Articolo 10, paragrafo 1 Collegamento tra salario/retribuzione e distanza percorsa, rapidità della consegna e/o volume delle merci trasportate X F 3 Articolo 10, paragrafo 2 Mancata o inadeguata organizzazione delle attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa X 2. Gruppi di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( ( *2 ) ) (Tachigrafo) N. BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG G Installazione di un tachigrafo G 1 Articolo 3, paragrafi 1, 4 e 4 bis, e articolo 22 Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato X H Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione H 1 Articolo 23, paragrafo 1 Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata X H 2 Articolo 27 Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente X H 3 Guida con una carta del conducente falsificata ( considerato come guida senza carta del conducente ) X H 4 Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare ( considerato come guida senza carta del conducente ) X H 5 Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti ( considerato come guida senza carta del conducente ) X H 6 Articolo 32, paragrafo 1 Tachigrafo non funzionante correttamente ( per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente) X H 7 Articolo 32, paragrafo 1, e articolo 33, paragrafo 1 Tachigrafo utilizzato in modo improprio ( per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.) X H 8 Articolo 32, paragrafo 3 Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo X H 9 Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente X H 10 Articolo 33, paragrafo 2 L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati X H 11 Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno X H 12 Articolo 34, paragrafo 1 Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente X H 13 Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti X H 14 Foglio di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati, con perdita di dati X H 15 Articolo 34, paragrafo 2 Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili X H 16 Articolo 34, paragrafo 3 Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto X H 17 Articolo 34, paragrafo 4 Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza) X H 18 Articolo 34, paragrafo 5 Uso scorretto del dispositivo di commutazione X I Presentazione dei documenti I 1 Articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punto v) Mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario” X I 2 Articolo 34, paragrafo 6 Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione X I 3 Articolo 34, paragrafo 7 Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero X I 4 Articolo 34, paragrafo 7 Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero X I 5 Articolo 36 Rifiuto di essere controllato X I 6 Articolo 36 Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti (fino al 30 dicembre 2024) Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti (a partire dal 31 dicembre 2024) X I 7 Articolo 36 Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una X J Funzionamento difettoso J 1 Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1 Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati X J 2 Articolo 37, paragrafo 2 Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo X ». ( *1 ) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ( GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1 ). ( *2 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/846/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Direttiva 2024/846 è il riferimento principale per chi opera nel trasporto su strada e deve comprendere il sistema di classificazione del rischio, le infrazioni ai regolamenti (CE) 561/2006 e (UE) 165/2014, e le disposizioni sulla sicurezza stradale. Gestori di flotte, autotrasportatori e consulenti del settore la consultano per tempi di guida massimi, periodi di riposo obbligatori, tachigrafi digitali, falsificazione di documenti di controllo e sanzioni amministrative.

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