Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0369/2019

Direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»

Pubblicato: 13/12/2018 In vigore dal: 13/12/2018 Documento ufficiale

Quali nuove sostanze psicoattive sono state incluse nella definizione di stupefacenti dalla Direttiva UE 2019/369 e quali sono i termini di recepimento per gli Stati membri?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2019/369 modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio aggiungendo quattro nuove sostanze psicoattive alla definizione legale di stupefacenti. Si tratta di: furanilfentanil, ADB-CHMINACA, CUMYL-4CN-BINACA, ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil. Queste sostanze erano state precedentemente sottoposte a misure di controllo secondo la decisione 2005/387/GAI, che è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2017/2103 il 23 novembre 2018. La presente direttiva garantisce la continuità normativa includendole formalmente nell'elenco degli stupefacenti. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 7 settembre 2019, con una scadenza posticipata al 29 settembre 2019 per le ultime due sostanze (ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil). La direttiva si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca, che non sono vincolati dalla direttiva (UE) 2017/2103. Il recepimento comporta l'adozione di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove classificazioni e l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla decisione quadro.

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Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» EN: Commission Delegated Directive (EU) 2019/369 of 13 December 2018 amending the Annex to Council Framework Decision 2004/757/JHA as regards the inclusion of new psychoactive substances in the definition of ‘drug’

Testo normativo

7.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/3 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/369 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018 che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI ( 1 ) , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ( 2 ) contiene un elenco di sostanze che rientrano nella definizione di stupefacenti ai sensi dell'articolo 1, punto 1, lettera b) della stessa decisione quadro. (2) L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è stato aggiunto dalla direttiva (UE) 2017/2103. Esso elenca tutte le nuove sostanze psicoattive assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio ( 3 ) prima dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2103. (3) La direttiva (UE) 2017/2103 ha abrogato la decisione 2005/387GAI con effetto dal 23 novembre 2018. Dall'adozione della direttiva (UE) 2017/2103 al 23 novembre 2018, cinque nuove sostanze psicoattive sono state assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI. Tali nuove sostanze psicoattive, tuttavia, non sono ancora incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI. (4) Pertanto, data l'abrogazione della decisione 2005/387/GAI, le seguenti nuove sostanze psicoattive dovrebbero essere incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI: a) l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio ( 4 ) ; b) l'N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio ( 5 ) ; c) l'1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio ( 6 ) ; d) l'N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e il 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil), assoggettati a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 2018/1463 del Consiglio ( 7 ) . (5) L'Irlanda è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103 e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata. (6) Il Regno Unito non è vincolato dalla direttiva (UE) 2017/2103; non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. (7) La Danimarca non è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103; non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. (8) La decisione quadro 2004/757/GAI dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della decisione quadro 2004/757/GAI All'elenco dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è aggiunto quanto segue: «13. N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il] furan-2-carbossammide (furanilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio ( *1 ) . 14. N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio ( *2 ) . 15. 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio ( *3 ) 16. N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio ( *4 ) . Articolo 2 Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 settembre 2019. Mettono tuttavia in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 16 dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI di cui all'articolo 1 della presente direttiva entro il 29 settembre 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12 . ( 2 ) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8 ). ( 3 ) Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ( GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il] furan-2-carbossammide (furanilfentanil) ( GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) ( GU L 125 del 22.5.2018, pag. 8 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA) ( GU L 125 del 22.5.2018, pag. 10 ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil)( GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 9 ).

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La Direttiva UE 2019/369 riguarda il controllo delle nuove sostanze psicoattive (NPS) e la loro inclusione nella definizione di stupefacenti secondo la decisione quadro 2004/757/GAI. È rilevante per autorità competenti, forze dell'ordine e professionisti del settore legale che affrontano questioni di traffico illecito di stupefacenti, sanzioni penali e misure di controllo. La normativa si collega alla decisione 2005/387/GAI (abrogata) e alle decisioni di esecuzione del Consiglio che sottopongono specifiche sostanze a controllo.

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