Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0361/2020

Direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 17/12/2019 In vigore dal: 17/12/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla Direttiva UE 2020/361 all'esenzione per l'uso di cromo esavalente nei frigoriferi ad assorbimento, e quali sono le scadenze applicabili?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2020/361 modifica l'allegato III della direttiva RoHS (2011/65/UE) riguardante le restrizioni su sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, disciplina l'esenzione per l'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento, fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante. La normativa divide l'esenzione precedente in due sotto-voci distinte per riflettere il progresso tecnico-scientifico nella sostituzione del cromo esavalente. Per i frigoriferi ad assorbimento con potenza media < 75 W (generatori a bassa temperatura) nelle categorie 1-7 e 10, l'esenzione scade il 5 marzo 2021, poiché le condizioni per il rinnovo non sono più soddisfatte. Per i frigoriferi con potenza media ≥ 75 W o completamente alimentati da riscaldatori non elettrici (generatori ad alta temperatura), l'esenzione è rinnovata fino al 21 luglio 2021, in quanto la sostituzione del cromo esavalente rimane ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico. Per le categorie 8, 9 e 11, l'esenzione rimane valida con scadenze differenziate: 21 luglio 2021 per categorie 8 e 9 (esclusi dispositivi medico-diagnostici), 21 luglio 2023 per dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8, e 21 luglio 2024 per strumenti di monitoraggio industriale della categoria 9 e categoria 11. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 31 marzo 2021, con applicazione a partire dal 1° aprile 2021.

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Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Directive (EU) 2020/361 of 17 December 2019 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators (Text with EEA relevance)

Testo normativo

5.3.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67/112 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/361 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE. (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. (3) Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. (4) Un’esenzione dalla restrizione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento fino a 0,75 %, in peso, nella soluzione refrigerante ("esenzione") è inclusa nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, l’esenzione doveva giungere a termine il 21 luglio 2016 conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva. (5) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione ("domanda di rinnovo") il 20 gennaio 2015, ossia entro i termini di cui all’’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. (6) La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. La valutazione, tenendo conto delle decisioni della Commissione relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 2 ) , ha portato alla conclusione che l’attuale esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 deve essere suddivisa in due sotto-voci che rispecchino chiaramente il progresso tecnico e scientifico per quanto riguarda la sostituzione del cromo esavalente, che varia a seconda del tipo di applicazione. (7) Il cromo esavalente [Cr(VI)] agisce come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento. È utilizzato per creare uno strato sulla superficie interna dei tubi di acciaio al fine di proteggerli dalla soluzione refrigerante che contiene ammoniaca corrosiva. (8) Per le applicazioni con potenza assorbita ≥ 75 W e per i sistemi che funzionano completamente con riscaldatori non elettrici (corrispondenti ad applicazioni con generatore ad alta temperatura) che rientrano nell’attuale esenzione, una sostituzione o un’eliminazione del cromo esavalente è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di sostituti affidabili. Un’esenzione per tali applicazioni è in linea con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. (9) È pertanto opportuno concedere il richiesto rinnovo dell’esenzione per le applicazioni che utilizzano generatori ad alte temperature fino al 21 luglio 2021, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. (10) Per le applicazioni con potenza assorbita < 75 W (corrispondenti ad applicazioni con generatore a bassa temperatura) attualmente soggette ad esenzione, le condizioni per il rinnovo stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte e, pertanto, la domanda di rinnovo dovrebbe essere respinta. L’esenzione per tali applicazioni dovrebbe giungere a termine 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva. (11) Per le categorie 8, 9 e 11, l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell’allegato III di tale direttiva. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. Articolo 2 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o aprile 2021. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88 . ( 2 ) Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( GU C 48 del 15.2.2017, pag. 9 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ). ALLEGATO Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 9 è sostituita dalla seguente: «9 Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante). Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11. 9 a)-I Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media < 75 W a condizioni di funzionamento costanti. Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021. 9 a)-II Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante): — progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media ≥ 75 W a condizioni di funzionamento costanti; — progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici. Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021.»

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