Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0325/2024

Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali

Pubblicato: 19/01/2024 In vigore dal: 19/01/2024 Documento ufficiale

Qual è la profondità minima delle marcature richiesta per le armi da fuoco e i loro componenti essenziali secondo la normativa UE?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 modifica la precedente normativa tecnica stabilendo che la profondità minima delle marcature sulle armi da fuoco e sui loro componenti essenziali deve essere di almeno 0,0762 millimetri. Questa specifica tecnica si applica a livello di tutta l'Unione europea e riguarda i fabbricanti, gli importatori e gli operatori economici che immettono sul mercato armi da fuoco e componenti essenziali. La norma è stata introdotta per garantire parità di condizioni tra gli operatori economici, facilitare la tracciabilità delle armi e allinearsi agli standard dei principali mercati di esportazione (USA e Canada). Le disposizioni si applicano alle armi e ai componenti immessi sul mercato per la prima volta dopo il 22 luglio 2025 (diciotto mesi dalla pubblicazione), indipendentemente dal fatto che i componenti facciano parte dell'arma completa o siano commercializzati separatamente.

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Riferimento normativo

Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali EN: Commission Implementing Directive (EU) 2024/325 of 19 January 2024 amending Implementing Directive (EU) 2019/68 as regards the minimum depth of markings on firearms and essential components

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/325 22.1.2024 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2024/325 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2024 che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione ( 2 ) stabilisce le specifiche tecniche minime per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali per migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali e per agevolarne la libera circolazione. (2) Poiché il titolo della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 contiene un riferimento alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio ( 3 ) , la quale è stata abrogata, è necessario sostituire tale riferimento. (3) Le specifiche tecniche della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 non contengono requisiti riguardanti la profondità minima delle marcature. È necessario prevedere una profondità minima a livello di UE per garantire parità di condizioni agli operatori economici e agli utilizzatori di armi da fuoco e agevolare il commercio nel mercato interno dell'UE. Inoltre, al fine di allinearsi alle norme dei principali mercati di esportazione delle armi da fuoco per uso civile (USA e Canada), è necessario adottare una specifica tecnica che preveda, per la marcatura, una profondità minima di 0,0762 millimetri. (4) Una marcatura di profondità pari a 0,0762 millimetri è tecnicamente realizzabile e non compromette la durevolezza delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68. (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/555, le misure di cui all'articolo 1, punto 2, si applicano alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali soltanto quando sono immessi sul mercato per la prima volta dopo il diciottesimo mese successivo alla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , come previsto all'articolo 2, paragrafo 1. Le misure si applicano ai componenti, indipendentemente dal fatto che facciano parte dell'arma da fuoco o che siano immessi sul mercato separatamente. (7) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ( 4 ) , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2021/555, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 è così modificata: (1) nel titolo della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68, il riferimento alla «direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»; (2) nell'allegato, è inserito il seguente punto 1 bis : «1 bis. La profondità minima della marcatura stabilita da ciascuno Stato membro è di almeno 0,0762 millimetri.» Articolo 2 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro l'22 luglio 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ( GU L 15 del 17.1.2019, pag. 18 ). ( 3 ) Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ( GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51 ). ( 4 ) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2024/325/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La normativa riguarda le specifiche tecniche di marcatura delle armi da fuoco secondo la direttiva (UE) 2021/555 sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Gli operatori economici nel settore armiero devono conformarsi ai requisiti di tracciabilità, profondità minima di marcatura e durevolezza dei componenti essenziali. Commercialisti e consulenti che assistono aziende del settore devono considerare i tempi di adeguamento tecnico e i costi di implementazione delle nuove specifiche di marcatura.

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