Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0287/2022

Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/12/2021 In vigore dal: 13/12/2021 Documento ufficiale

Quali sono le nuove scadenze per l'esenzione dell'uso del mercurio nelle lampade fluorescenti secondo la Direttiva UE 2022/287?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2022/287 rinnova e modifica l'esenzione per l'uso del mercurio nelle lampade fluorescenti, precedentemente in scadenza nel 2016. La normativa si applica ai produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che immettono sul mercato europeo lampade fluorescenti contenenti mercurio. La direttiva stabilisce tre categorie di lampade con scadenze differenziate: le lampade per usi generali di illuminazione e usi speciali (come lampade a induzione) scadono il 24 febbraio 2025 con limite di 15 mg di mercurio; le lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto e le lampade di emergenza scadono il 24 febbraio 2027, sempre con limite di 15 mg. Questa differenziazione riflette la valutazione tecnica secondo cui per alcune applicazioni la sostituzione del mercurio rimane ancora tecnicamente impraticabile. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 30 settembre 2022, applicandola dal 1° ottobre 2022.

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Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Directive (EU) 2022/287 of 13 December 2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for mercury in fluorescent lamps for other general lighting and special purposes (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/64 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/287 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( 1 ) , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva. (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. (3) Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. (4) Con decisione 2010/571/UE ( 2 ) la Commissione ha concesso, tra le altre cose , un'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade fluorescenti lineari per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione) (di seguito "l'esenzione"), che figura come esenzione 2 b) 4) nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. (5) L'esenzione copre un gruppo disomogeneo di lampade caratterizzate da forme, tecnologie, applicazioni e usi diversi. Il mercurio è utilizzato nel tubo di scarica, che essenziale per convertire l'energia elettrica in luce. (6) Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione (di seguito "la domanda di rinnovo"), che è stata aggiornata con un'ulteriore domanda di rinnovo il 20 gennaio 2020. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. (7) Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l'eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. (8) L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. (9) È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione tenendo conto dell'obiettivo generale, ossia che le esenzioni dalla restrizione di cui beneficiano determinati materiali o componenti dovrebbero essere limitate nel loro ambito di applicazione e nella loro durata al fine di conseguire la graduale eliminazione delle sostanze pericolose nelle AEE. (10) Al fine di consentire il riesame tempestivo della disponibilità di lampade da sostituzione prive di mercurio per l'ampia varietà di tipi di lampade coperte dalla direttiva, è opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione per un periodo limitato di tre anni. Tuttavia per categorie specifiche di lampade, ossia lampade che emettono luce nello spettro non visibile (nuova sottovoce 2 b) 4)-II dell'allegato III) e le lampade di emergenza (nuova sottovoce 2 b) 4)-III dell'allegato III), vi sono informazioni sufficienti a dimostrare che la sostituzione è tecnicamente impraticabile nei prossimi anni e per queste categorie di lampade dovrebbe essere giustificato un periodo di validità di cinque anni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o ottobre 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88 . ( 2 ) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato ( GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ). ALLEGATO Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 2 b) 4) è sostituita dalla seguente: Esenzione Ambito e date di applicazione «2 b) 4)-I Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg Scade il 24 febbraio 2025 2 b) 4)-II Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg Scade il 24 febbraio 2027 2 b) 4)-III Lampade di emergenza: 15 mg Scade il 24 febbraio 2027».

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La Direttiva UE 2022/287 modifica l'allegato III della direttiva RoHS (2011/65/UE) riguardante le restrizioni su sostanze pericolose nelle AEE, disciplinando le esenzioni per mercurio, sostanze soggette a restrizioni e conformità normativa. Aziende produttrici di lampade fluorescenti, importatori e distributori devono verificare la conformità alle scadenze differenziate per le tre categorie di lampade, considerando anche il regolamento REACH (1907/2006) sulla gestione delle sostanze chimiche.

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