Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono i limiti di mercurio consentiti nelle lampade non lineari trifosforo secondo la Direttiva UE 2022/282 e quali sono le scadenze applicabili?
Spiegato da FiscoAI
La Direttiva delegata (UE) 2022/282 modifica l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare l'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro superiore a 17 mm (ad esempio T9). Si applica ai produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che immettono sul mercato europeo questo tipo di lampade. La normativa prevede un limite di 15 mg di mercurio per lampada fino al 24 febbraio 2023, dopodiché il limite scende a 10 mg per lampada nel periodo dal 25 febbraio 2023 al 24 febbraio 2025. Questa riduzione graduale è stata stabilita sulla base di valutazioni tecniche che hanno dimostrato come la sostituzione del mercurio sia attualmente tecnicamente impraticabile, ma il limite inferiore sia comunque raggiungibile. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 30 settembre 2022, con applicazione a partire dal 1° ottobre 2022.
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Riferimento normativo
Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Directive (EU) 2022/282 of 13 December 2021 amending, for the purpose of adapting to technical and scientific progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in non-linear tri-band phosphor lamps (Text with EEA relevance)
Testo normativo
24.2.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 43/51
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/282 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(
1
)
, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui allegato III della direttiva.
(2)
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3)
Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.
(4)
Con decisione 2010/571/UE
(
2
)
, la Commissione ha concesso, tra l’altro, un’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (ad esempio T9) («l’esenzione»), che figura ora come esenzione 2 b) 3) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva.
(5)
Il mercurio è utilizzato in lampade non lineari trifosforo per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sulla lampada. La composizione del rivestimento, che contiene il mercurio, determina il colore chiaro e la resa del colore.
(6)
Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domande di rinnovo»), una delle quali è stata aggiornata con informazioni supplementari nel gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
(7)
Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. Dalla valutazione è inoltre emerso che il limite di concentrazione di mercurio nelle categorie di lampade oggetto dell’esenzione può essere abbassato da 15 mg a 10 mg per lampada. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.
(8)
L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.
(9)
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione, riformulandola in modo da precisarne l’ambito limitato, per un periodo di tre anni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, al fine di raccogliere ulteriori dati relativi alla disponibilità di sostituti per i tipi specifici di lampade cui si applica l’esenzione in questione. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE, per l’esenzione 2 b) 3) è opportuno stabilire una data di scadenza di 12 mesi. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.
(10)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1
o
ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88
.
(
2
)
Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (
GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (
GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1
).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 2 b) 3) è sostituita dalla seguente:
Esenzione
Ambito e date di applicazione
«2 b) 3)
Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg
Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025.»
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La Direttiva 2022/282 riguarda le restrizioni su sostanze pericolose (RoHS - Restriction of Hazardous Substances), l'esenzione per il mercurio nelle lampade fluorescenti, i limiti di concentrazione di sostanze chimiche nelle apparecchiature elettroniche, e la conformità normativa per produttori e importatori nel settore dell'illuminazione. Aziende che producono o commercializzano lampade non lineari trifosforo devono verificare la conformità ai nuovi limiti di mercurio e alle scadenze previste per evitare sanzioni amministrative.
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